Fonte www.disabili.com - Nell’installazione in condominio di un ascensore utile ad abbattere le barriere architettoniche, vanno rispettate alcune regole che tutelano tanto il soggetto disabile quanto gli altri condomini. Quando si va ad intervenire sulle parti comuni, infatti, è necessario che tutti gli interessi vengano fatti valere in modo che da una parte venga rispettato il diritto del soggetto con disabilità, e dall’altro non vengano lesi i diritti degli altri condomini.
E’ particolarmente interessante, a questo proposito, una recente sentenza della Corte di Cassazione (la n. 30838/2019), nella quale viene accolto il ricorso presentato da un condomino con disabilità, in merito all’installazione di un ascensore nella parte comune dell’edificio. La Corte, accogliendo il ricorso dell’uomo, ha stabilito che l’interesse delle persone disabili all’eliminazione delle barriere architettoniche può essere fatto rientrare nel principio di solidarietà condominiale e, pertanto, è legittima l’installazione dell’ascensore anche quando violi le norme sulle distanze comuni.
IL CASO DI MESSINA - Il caso sollevato è quello di un uomo che si era visto dare torto sia dal Tribunale di Messina che dalla Corte di Appello di Messina, rilevando come l’opera (un ascensore in un cortile interno condominiale) violasse le distanze legali previste rispetto di balconi di proprietà esclusiva, oltre a limitare la veduta. Nella sua sentenza, la Cassazione ha invece stabilito che il principio di solidarietà condominiale impone di eliminare le barriere architettoniche che un condomino con disabilità incontra, anche se in questo modo non dovessero essere garantite le distanze o le vedute, pur previste dalla disciplina sulle parti comuni(rispettivamente, art. 907 c.c. e art. 1102 c.c.).
L’INSTALLAZIONE DELL’ASCENSORE - Nella sua sentenza , la Corte ricorda anche come, ai sensi della normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche (L. n. 13 del 1989), l'installazione dell'ascensore o di altri congegni, (…) idonei ad assicurare l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici, costituisce elemento che deve essere necessariamente previsto dai progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici, ovvero alla ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, presentati dopo sei mesi dall'entrata in vigore della legge. Da tale indicazione si desume che (…) l'esistenza dell'ascensore può senz'altro definirsi funzionale ad assicurare la vivibilità dell'appartamento, cioè è assimilabile, quanto ai principi volti a garantirne la installazione, agli impianti di luce, acqua, riscaldamento e similari.
SOLIDARIETÀ CONDOMINIALE E BARRIERE ARCHITETTONICHE - Si legge, inoltre, nella sentenza: “Nel valutare il contrasto delle opere, cui fa riferimento la L. n. 13 del 1989, art. 2 con la specifica destinazione delle parti comuni, sulle quali esse vanno ad incidere, occorre tenere conto altresì del principio di solidarietà condominiale, secondo il quale la coesistenza di più unità immobiliari in un unico fabbricato implica di per sè il contemperamento, al fine dell'ordinato svolgersi di quella convivenza che è propria dei rapporti condominiali, di vari interessi, tra i quali deve includersi anche quello delle persone disabili all'eliminazione delle barriere architettoniche, oggetto di un diritto fondamentale che prescinde dall'effettiva utilizzazione, da parte di costoro, degli edifici interessati (Cass. n. 18334 del 2012).
Si tratta di una sentenza interessante, che potrà costituire un importante precedente in materia.