L’INPS, con circolare n. 107/2020 (consultabile qui), ha fornito indicazioni e chiarimenti in merito all’aumento delle pensioni spettante alle persone maggiorenni con il riconoscimento della invalidità civile totale, ai ciechi civili assoluti e ai sordi conseguente alla emanazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 152/2020 (consultabile qui) nonché ai titolari di pensione di inabilità (spettante ai lavoratori per i quali viene accertata l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa) di cui all’articolo 2 della legge n. 222/1984.


L’INPS ha chiarito che l’aumento sarà riconosciuto alle persone con invalidità civile totale, ai ciechi civili assoluti e ai sordi in modo automatico, in quanto la verifica sui requisiti anagrafici e reddituali sarà condotta d’ufficio dall’INPS senza necessità che l’interessato presenti una apposita domanda. Saranno riconosciuti anche gli arretrati a partire dal 20 luglio 2020.


Ricordiamo che l’aumento è condizionato dalla presenza del requisito reddituale oltre che anagrafico (compimento del diciottesimo anno d’età).

Le persone con invalidità civile totale, in particolare, infatti, hanno diritto ad un incremento di importo variabile in base al proprio reddito. Le persone che percepiscono solo la pensione di inabilità e non hanno altri redditi, infatti, avranno diritto al massimo incremento (364,71 euro) che consentirà di raggiungere complessivamente un importo mensile di 651,51 euro di pensione, per tredici mensilità.


Ove alla pensione si aggiungano altri redditi, vi sarà una progressiva diminuzione dell’incremento, che si azzererà del tutto se il reddito personale supererà la soglia di 8.469,63 euro annui. Se la persona è coniugata, in aggiunta, si dovrà considerare anche il reddito del coniuge, e non dovrà essere superato il limite di reddito coniugale complessivo di 14.447,42 euro annui.


L’INPS ha chiarito che al calcolo del reddito concorrono i redditi di qualsiasi natura, assoggettabili ad IRPEF, sia a tassazione corrente che a tassazione separata, i redditi tassati alla fonte, i redditi esenti da IRPEF, sia del titolare che del coniuge. Non concorrono al calcolo reddituale, invece, “il reddito della casa di abitazione, le pensioni di guerra, l’indennità di accompagnamento, l’importo aggiuntivo di 300.000 lire (154,94 euro) previsto dal comma 7 dell’articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i trattamenti di famiglia, l’indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.”


Coloro che percepiscono la pensione di inabilità di cui all’articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, invece, dovranno presentare apposita domanda, come indicato al punto 2 della circolare INPS.

 

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