Fonte www.superabile.it - Inail e le quote integrative
Se l’infortunato ha coniuge o è unito civilmente con persona dello stesso sesso e figli, solo coniuge o soltanto la persona con cui è unito civilmente o solo figli aventi requisiti richiesti dal T.U. n. 1124 del 1965, la rendita è aumentata per il coniuge o per la persona cui l’infortunato/tecnopatico è unito civilmente e per ciascun figlio, indipendentemente dalla data di matrimonio o dell’unione civile e di nascita. Per gli infortuni verificatisi e le malattie professionali denunciate successivamente all’entrata in vigore del d.m. 12/07/2000, si fa riferimento esclusivamente alla quota di rendita per l’indennizzo delle conseguenze patrimoniali della lesione dell’integrità psico-fisica. Tali quote integrative della rendita sono corrisposte anche nel caso in cui l’infortunio/tecnopatia sia occorso ad una donna. Le quote integrative della rendita seguono le variazioni della rendita e cessano in ogni caso con questa, qualora non siano cessate prima per il decesso della persona per la quale furono costituite o per il raggiungimento del diciottesimo anno per i figli.
Per i figli viventi a carico del lavoratore infortunato dette quote sono corrisposte fino al raggiungimento del ventunesimo anno di età, se studenti di scuola media o professionale, e per tutta la durata normale del corso, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età, se studenti universitari. Le quote predette, che sono parte integrante della rendita liquidata all’infortunato, sono riferite per tutta la durata della rendita alla composizione della famiglia dell’infortunato stesso
Il concetto d'inabilità per i figli, ai fini del riconoscimento della quota integrativa nelle prestazioni economiche Inail, viene chiarita con Inail circolare n. 63 del 27 ottobre 1995, spiegando che per la concessione della quota o della rendita alle persone con inabilità si rende indispensabile la sussistenza di una grave infermità o difetto fisico o mentale che comporti un'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa proficua.
Quindi, al fine della corretta istruttoria della pratica si rendono necessari i seguenti adempimenti:
- una visita medica per il riscontro obiettivo delle condizioni psico-fisiche dell'interessato, dalla quale dovrà scaturire una diagnosi circostanziata delle menomazioni ed un giudizio medico-legale in ordine alla possibilità dello stesso di attendere ad un proficuo lavoro;
- una verifica (contestuale) da affidare ad un ispettore addetto alla vigilanza esterna oppure ad un funzionario socio-educativo volta ad accertare se in concreto l'interessato presti una qualsiasi attività lavorativa proficua.
Il perdurare di tali condizioni fisiche ed economiche dovrà essere oggetto di revisione periodica con cadenza biennale.
Note correlate:
- Art. 103 DpR 1124/1965 L’infortunato, nei riguardi del quale sia stata accertata un’inabilità permanente indennizzabile in rendita, deve presentare all’Istituto assicuratore, agli effetti della liquidazione delle quote integrative, la richiesta documentazione anagrafica.
- La documentazione anagrafica non è richiesta in caso di indennizzo in capitale perché per detto indennizzo non sono previste quote integrative.
- Sono compresi dal giorno della nascita, i figli concepiti alla data dell’evento; salvo prova contraria, si presumono concepiti alla data dell’evento i nati entro 300 giorni da tale data.
- Con riferimento alla prescrizione del diritto alle quote integrative, Inail con la nota operativa n. 1694 del 19 febbraio 2013. chiarisce che cambia il termine prescrizionale per quanto concerne le quote integrative della rendita liquidata all’infortunato. Infatti, non si applica più la prescrizione triennale di cui all’art. 112 del T.U. INAIL, bensì quella quinquennale previsto dall’art. 2948 c.c.
- Le quote integrative sono calcolate, in misura diversa, anche per la rendita ai superstiti, l’assegno speciale continuativo mensile ai superstiti.
INPS e quote integrative della rendita INAIL.
Gli assegni familiari e gli altri trattamenti di famiglia comunque denominati, "hanno la natura di emolumenti integrativi in funzione diretta del carico familiare di chi percepisce la retribuzione o la pensione", mentre "la maggiorazione della rendita da infortunio ha natura indennitaria secondo l'art. 77 del T.U. n. 1124 del 1965, che, infatti, all'ultimo comma definisce tale maggiorazione quale parte integrante della rendita medesima".
Circolare n°207 del 06/11/1986
INPS Assegno Nucleo Familiare(ANF)
L'Assegno Temporaneo “PONTE” del 2021 per figli minori-Inps messaggio numero 2371 del 22 giugno 2021
L’importo mensile dell’Assegno temporaneo spettante al nucleo familiare è determinato sulla base della tabella allegata al decreto-legge n. 79/2021, che individua i livelli di ISEE e gli importi mensili per ciascun figlio minore. In particolare, è prevista:
- una soglia minima di ISEE fino a 7.000 euro, fino alla quale gli importi spettano in misura piena, pari a 167,5 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli, ovvero a 217,8 euro per figlio in caso di nuclei più numerosi;
- una soglia massima di ISEE pari a 50.000 euro, oltre la quale la misura non spetta.
Gli importi spettanti sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilità presente nel nucleo
L’assegno è compatibile con le attuali misure assistenziali a sostegno della famiglia e col Reddito di Cittadinanza. La domanda può essere presentata a partire dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021
Come fare domanda Accedi al servizio
INPS Messaggio n°754 del 22/02/2021
Con il presente messaggio, Inps fornisce precisazioni in merito all'accertamento e alla revisione dell’inabilità, prevista dalla normativa in materia di assegno per il nucleo familiare (ANF) di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, in favore dei soggetti, minorenni con inabilità o maggiorenni inabilità a proficuo lavoro, componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione.
Accertamento amministrativo per maggiorazione importo ANF
Con il messaggio 22 febbraio 2021, n. 754, anche in considerazione delle richieste di chiarimenti pervenute, l’INPS fornisce precisazioni in merito all'accertamento e alla revisione dell’inabilità, prevista dalla normativa in materia di Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) in favore dei soggetti minorenni con inabilità o maggiorenni con inabilità a proficuo lavoro, componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione.
Il messaggio ricorda che il riconoscimento del diritto alle maggiorazioni degli importi ANF è vincolato alla preventiva autorizzazione da parte delle Strutture territoriali dell’Istituto, acquisito il parere dell’Ufficio medico legale. In generale, la durata di godimento del diritto non supera mai la data di revisione prevista nel verbale sanitario o comunque la data indicata dal responsabile sanitario di sede.
La sospensione delle visite per l’accertamento sanitario degli stati di invalidità e disabilità, determinata dalla fase emergenziale legata alla crisi epidemiologica da Covid-19, sta comportando il dilatarsi dei tempi di attesa per il rinnovo dell’autorizzazione alla maggiorazione degli importi ANF in conseguenza dell’iter sanitario di revisione.
In questo caso, valgono le previsioni di legge in materia di semplificazione dell’iter sanitario amministrativo per l’accertamento dell’invalidità e della disabilità. Pertanto, il riconoscimento della maggiorazione degli importi ANF al richiedente lavoratore, in caso di componente inabile nel nucleo familiare, tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell’accertamento sanitario, in presenza degli altri requisiti normativamente previsti, sarà accolto provvisoriamente in attesa della conclusione dell’iter sanitario di revisione.
Agevolazioni fiscali per persone con disabilità - maggio 2021
La detrazione per i figli a carico,
Una persona si considera fiscalmente a carico di un suo familiare quando dispone di un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Solo per i figli di età non superiore a 24 anni, dal 1° gennaio 2019 questo limite è aumentato a 4.000 euro.
Le detrazioni base
Il contribuente che ha figli fiscalmente a carico ha diritto a una detrazione dall’Irpef il cui importo varia in funzione del suo reddito complessivo. La norma ha stabilito detrazioni di base (o teoriche): l’importo effettivamente spettante diminuisce con l’aumentare del reddito, fino ad annullarsi quando il reddito complessivo arriva a 95.000 euro.
La detrazione di base per i figli a carico è attualmente pari a:
- 1.220 euro, per il figlio di età inferiore a tre anni;
- 950 euro, se il figlio ha un’età pari o superiore a tre anni.
Se in famiglia ci sono più di tre figli a carico, questi importi aumentano di 200 euro per ciascun figlio, a partire dal primo.
Per il figlio con disabilità, riconosciuto tale ai sensi della legge n. 104/1992, si ha diritto all’ulteriore importo di 400 euro.
Le detrazioni base per i figli a carico:
- figlio di età inferiore a 3 anni 1.220 euro
- figlio di età pari o superiore a 3 anni 950 euro
- figlio portatore di handicap età inferiore a 3 anni 1.620 euro, età pari o superiore a 3 anni 1.350 euro
- con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 € per ciascun figlio a partire dal primo
La ripartizione tra i genitori
La detrazione per i figli va ripartita al 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In alternativa, e se c’è accordo tra le parti, si può scegliere di attribuire tutta la detrazione al genitore che possiede il reddito più elevato. Questa facoltà consente a quest’ultimo, come per esempio nel caso di “incapienza” dell’imposta del genitore con reddito più basso, il godimento per intero delle detrazioni.