Fonte www.disabili.com - Se abbiamo la necessità di effettuare interventi alla nostra abitazione per abbattere le barriere architettoniche che impediscono la piena mobilità di persone con disabilità, è possibile accedere ad alcune agevolazioni previste dalla nostra normativa. Le riassumiamo qui, ricordando che anche questi interventi sono illustrati nella Guida agevolazioni fiscali disabilità dell’Agenzia delle Entrate.
DETRAZIONE IRPEF
Se si effettuano lavori di ristrutturazione edilizia per eliminare delle barriere architettoniche (es. installando un montascale o sostituendo scale con una rampa per persone con disabilità), si può fruire di una detrazione Irpef del:
- 50%, da calcolare su un importo massimo di 96.000 euro, se la spesa è sostenuta nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2021
- 36%, da calcolare su un importo massimo di 48.000 euro, per le spese effettuate dal 1 gennaio 2022.
La detrazione non è fruibile contemporaneamente alla detrazione del 19% prevista per le spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento della persona con disabilità.
La detrazione viene ripartita in 10 anni. È importante ricordare che questo genere di lavori, per poter essere portati in detrazione, devono essere pagati con bonifico o con pagamento tracciabile.
Per rientrare in questa agevolazioni possiamo portare in detrazione i lavori eseguiti per:
? l’eliminazione delle barriere architettoniche (per es. ascensori e montacarichi)
? realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano idonei a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone con handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992.
La detrazione non spetta per il semplice acquisto di strumenti o beni mobili (anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità della persona con disabilità), ma è prevista solo per interventi sugli immobili effettuati per favorire la mobilità interna ed esterna della persona con disabilità.
Tra gli interventi che danno diritto alla detrazione rientrano quindi:
? la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione
? la sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari, se conforme alle prescrizioni tecniche previste dalla legge sull’abbattimento delle barriere architettoniche.
Tutte le indicazioni per usufruire della detrazione (per esempio, l’obbligo di pagare le spese con bonifico, quello di ripartire la detrazione in dieci anni) sono illustrate nella guida “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali” consultabile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate nella sezione “l’Agenzia informa”.
SUPERBONUS 110%
La legge di Bilancio 2021 ha inserito anche i lavori per l’eliminazione delle barriere tra gli interventi trainati, e agevolati quindi con detrazione del 110% (il cosiddetto Superbonus 110%) se eseguiti contemporaneamente ad opere di miglioramento delle prestazioni energetiche.
La detrazione fiscale spetta per spese sostenute dal 1 gennaio 2021 per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, effettuati per favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione sia quando i lavori sono eseguiti per la migliore accessibilità delle persone con handicap grave (legge 104, articolo 3 comma 3), ma anche in presenza di persone over 65. A questo proposito, è importante una ulteriore precisazione del MEF che, rispondendo alla interrogazione in Commissione Finanze della Camera del 29 aprile 2021, ha ammesso che la detrazione del Superbonus 110% spetta anche se non ci sono persone over 65, basta che gli interventi siano tra quelli cmpresi tra quelli previsti per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Così la risposta del Ministero: “Si ritiene che la presenza, nell'edificio oggetto degli interventi, di «persone di età superiore a sessantacinque anni», sia, in ogni caso, irrilevante ai fini dell'applicazione del beneficio, atteso che, come ribadito con la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 19/E dell'8 luglio 2020, la detrazione di cui al citato articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del Tuir spetta per le spese sostenute per gli interventi che presentano le caratteristiche previste dalla specifica normativa di settore applicabile ai fini dell'eliminazione delle barriere architettoniche, anche in assenza di persone con disabilità nell'unità immobiliare o nell'edificio oggetto degli interventi.
La predetta detrazione spetta, in sostanza, qualora l'intervento presenti le caratteristiche di cui al citato decreto ministeriale, a prescindere dalla sussistenza di ulteriori requisiti, quali, tra gli altri, la presenza nell'immobile o nell'edificio di persone di età superiore a sessantacinque anni”.
Per richiedere tale agevolazione è necessario che questi lavori siano eseguiti congiuntamente a interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti (cosiddetti interventi trainanti).
Inoltre, in alternativa alla detrazione, è possibile optare per la cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante o per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati (cosiddetto sconto in fattura).