Fonte www.disabilita.governo.it - Al fine di dare risposta alle istanze ricevute sull'argomento, si pubblica una nota che chiarisce alcuni aspetti riguardo la possibilità di esonero dal pagamento delle tasse universitarie per gli studenti con disabilità. Per ogni eventuale altra informazione, si consiglia di rivolgersi all'Ateneo di riferimento.

Ogni Ateneo universitario dispone di un regolamento interno, si consiglia di consultare il regolamento al fine di ricevere informazioni più dettagliate.

In linea generale, gli esoneri previsti del D.L. 68/2012 e la Legge 118/971 prevedono l’esenzione totale delle tasse universitarie nei seguenti casi:

  1. studenti con una percentuale invalidante non inferiore al 66%;
  2. studenti stranieri che hanno conseguito una borsa di studio dal Governo italiano per l’intero anno scolastico;
  3. studenti che hanno i requisiti di eleggibilità per conseguire la borsa al Diritto allo Studio.

Gli Atenei prevedono la possibilità di fruire dell’esonero delle tasse universitarie agli studenti che appartengono a famiglie con condizione economiche disagiate e con un indicatore ISEE che non deve essere inferiore a 13mila euro.

A seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19, il decreto del MIUR del 26 giugno 2020 ha esteso la possibilità di esonero dalle tasse universitarie per i nuclei familiari con un ISEE fino a 20mila euro.

Gli studenti con certificazione di cui alla legge n. 104/1992 possono fruire dell’esenzione totale delle tasse. L’invalidità certificata deve essere non inferiore a 66%. In questo caso non sono previsti limiti di reddito o di ISEE.

L’esonero delle tasse universitarie spetta anche ai figli di soggetti che percepiscono la pensione di inabilità. In questo caso, è necessario presentare l’indicatore ISEE del nucleo familiare o un’autocertificazione dello stato di famiglia.