affollamentoSoprattutto quando vi sono alunni con disabilità

Fonte www.superabile.it - Con un'ordinanza depositata il 14 ottobre, (n. 603/2011) il Tar delle Marche ha disposto la sospensione dei provvedimenti che hanno costretto una scuola di Senigallia, l'Istituto comprensivo Marchetti, a formare classi di 29 e 30 alunni. La scuola aveva richiesto invano la costituzione di un'ulteriore classe, che era stata negata dall'amministrazione scolastica.

Inutili le proteste dei genitori e le ripetute richieste da parte della scuola all'indirizzo dell'Ufficio scolastico regionale. L'interesse del provvedimento riguarda in particolare la circostanza che la concessione della misura cautelare è stata disposta con specifico riferimento "alla presenza di studenti con disabilità".

"Un primo criterio normativo - spiega lo studio legale Lucchetti di Ancona, che ha presentato il ricorso per conto di 4 coppie di genitori di alunni con problemi di disabilità -, ai fini della formazione delle classi, è costituito dal rispetto del parametro risultante dal rapporto alunni/superficie (D.M. 18/12/1975, richiamato dall'art. 5 comma 3 della legge n. 23/1996) e dalle "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica", previste nel Decreto del Ministero dell'Interno del 26/08/92. Un ulteriore criterio è fornito proprio con riferimento alla presenza di alunni con disabilità (art. 5 comma 1 del DPR 81/2009 in combinato disposto con l'art. 10 del D.M. 331/1998 e art. 12 della L. 104/92), per cui vanno rispettati precisi limiti - 25 alunni per classe, 20 in presenza di un bambino con handicap grave - che nel caso di specie risultano ampiamente superati".

Con 141 iscritti il Ministero aveva assegnato al Marchetti un organico sufficiente soltanto per la costituzione di 5 prime classi, di cui 4 con al proprio interno dei portatori di handicap. Ora, in esecuzione del provvedimento del TAR Marche, potrà essere formata la 6° classe. "Accogliendo le osservazioni dei ricorrenti - spiega l'avvocato Elena Daniele -, i giudici hanno assicurato la salvaguardia della qualità dell'insegnamento e dell'offerta educativa per tutti gli studenti, riconoscendo che la situazione di sovraffollamento può creare confusione e disorientamento in particolare negli alunni con disabilità, rischiando così di vanificare il diritto all'istruzione, garantito ai bambini disabili dall'art. 12 della L. 104/92".

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17 ottobre 2011