Fonte www.disabili.com - Per la persona con dislessia o altri DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) sostenere un esame scritto può essere una prova che richiede più sforzo di altre persone. Per questo motivo il 1 giugno 2021 è stato approvato un decreto ministeriale che stabilisce alcune semplificazioni per i candidati con DSA che debbano sostenere l’esame teorico di guida per la patente.
In attesa che il decreto venga pubblicato in Gazzetta Ufficiale, rendendolo così pienamente in vigore, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) ha pubblicato il 15 settembre una circolare, contenente le disposizioni in materia di tempo aggiuntivo per candidati con DSA nella prova di teoria per il conseguimento della patente di guida.
Le agevolazioni per il candidato con DSA
Ricordiamo che il Decreto prevede, per il candidato con diagnosi di DSA ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 170 del 2010, la possibilità di usufruire di queste queste agevolazioni in sede di esame teorico della patente:
- quaranta minuti, invece di trenta minuti;
- diritto all’ausilio del file audio dei quiz che gli sono sottoposti.
In particolare, gli strumenti compensativi cui ha diritto il candidato con DSA durante la prova teorica dell’esame di patente sono:
- centodieci minuti invece di novanta minuti per l’esame relativo tanto alla parte comune quanto a quella specialistica del programma di qualificazione iniziale,
- sessanta minuti invece di cinquanta per l’esame relativo alla sola parte comune del programma di qualificazione iniziale,
- cinquanta minuti invece di quaranta per l’esame relativo alla sola parte specialistica del programma di qualificazione iniziale
- diritto all’ausilio del file audio dei quiz che gli sono sottoposti.
Fino alla messa a disposizione dei file audio, lo strumento compensativo è sostituito da esame orale, autorizzato dal direttore dell’ufficio della motorizzazione su richiesta del candidato ed espletato da funzionario dal medesimo direttore nominato, usando una scheda di quiz come traccia dell’esame orale stesso.
Queste le maggiorazioni di tempo previste, in base alle abilitazioni da conseguire:
Cosa deve fare il candidato
Per poter fruire degli strumenti compensativi in sede di prova esame il candidato:
- in sede di esami di teoria per il conseguimento di una patente di guida di qualunque categoria, occorre che il candidato titolare di diagnosi di DSA (per qualunque tipologia di disturbo dell’apprendimento) esibisca la relativa certificazione in fase di visita medica per l’accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica alla guida;
- in sede di esami per il conseguimento di una CQC, occorre che il candidato titolare di diagnosi di DSA (per qualunque tipologia di disturbo dell’apprendimento) esibisca la relativa certificazione al soggetto che procede alla relativa prenotazione (UMC o autoscuola).
Una volta che il candidato ha presentato tale richieste di esame, corredata dalla diagnosi di DSA, la palla passa alla autoscuola o agli uffici della Motorizzazione civile che, nell’inserire tale richiesta nel Centro Elaborazione Dati della Direzione Generale per la Motorizzazione, contrassegna il campo che indica la necessità di accordare al candidato, in sede di esame, gli strumenti compensativi previsti. La ricevuta di prenotazione dell’esame indica la durata complessiva dello stesso.
Se il candidato ha già presentato domanda
Affinchè possano fruire degli strumenti compensativi anche i candidati titolari di certificazione DSA che già ha acquisito certificazione medica di idoneità psico-fisica alla guida e che hanno presentato, prima dell’entrata in vigore del decreto, la domanda per il conseguimento di una patente di guida o di una carta di qualificazione del conducente di ivi previsti, è previsto che:
Il candidato possa:
- recarsi presso l’UMC presso il quale è stata inoltrata la domanda di conseguimento e presentare domanda su carta semplice (non in bollo), recante in allegato la certificazione DSA, intesa a richiedere la modifica della predetta domanda;
- l’UMC provvede a tale modifica valorizzando nell’applicativo l’apposito flag “Tempo Esteso per esame.
Certificato di diagnosi di DSA
È importante ricordare che, ai fini della fruizione degli strumenti compensativi, la diagnosi dei DSA presentata dal candidato deve essere effettuata:
- nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente (art. 3 L. 170 del 2010);
- da ulteriori strutture o soggetti privati accreditati dalle Regioni (art. 1, co. 3, dell’Accordo). In tal caso, la certificazione deve essere firmata almeno da uno psicologo, o da un medico, componente dell’equipe medica multidisciplinare di cui devono disporre le predette strutture o soggetti, giusta previsione dell’art. 2, comma 1, dell’Accordo;
- da soggetti privati non accreditati, ma “autorizzati” o “riconosciuti” dalla Regione (art. 1, co. 4, Accordo): in tal caso in allegato alla certificazione DSA occorre produrre copia del provvedimento di autorizzazione o di riconoscimento da parte della Regione oppure un documento di convalida della certificazione rilasciato dal servizio pubblico.
La possibilità di fruire di questi strumenti compensativi da parte deicandidati con DSA parte a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto (il giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).