Si condivide di seguito l'approfondimento sul tema "Green pass e lavoratori fragili" realizzato nell’ambito delle attività della FISH - cui Anffas aderisce - dai consulenti legali di Anffas Nazionale. La FISH - Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap prosegue, infatti, la pubblicazione di focus di approfondimento specifici che si auspica possano essere utili strumenti per la tutela dei diritti delle persone con disabilità.
Fonte www.handylex.org - L’articolo 2-ter del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, inserito, in sede di conversione, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, ha apportato modifiche alla disciplina inerente ai lavoratori c.d. fragili, di cui all’articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni.
È stato, infatti, ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021 il termine per il riconoscimento della tutela di cui al citato articolo 26, comma 2, che prevede, per i lavoratori in possesso della specifica certificazione sanitaria – e così i lavoratori portatori di handicap con connotazione di gravità (art. 3 comma 3°, legge 104/92) ovvero i lavoratori che possano attestare una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita - che non possano svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile, l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero, con la conseguente erogazione della prestazione economica e il correlato accredito della contribuzione figurativa.
È importante sottolineare che l’assenza di cui all’articolo 26, comma 2 non incide sul periodo massimo di conservazione del posto di lavoro per malattia.
Questa previsione dovrebbe costituire motivo e fonte di sollievo per tanti lavoratori che nei mesi passati, prima dell’espressa previsione di esclusione della suddetta assenza dal computo del periodo di comporto, avevano accumulato lunghi periodi di mutua.
La sopradetta misura ha, per così dire, carattere residuale.
All’assenza di cui sopra può, infatti, farsi ricorso per l’ipotesi in cui l’attività lavorativa non sia espletabile in modalità agile.
In effetti, è stato al contempo, prorogato fino al 31 dicembre 2021 il periodo di cui al citato articolo 26, comma 2-bis, durante il quale, i lavoratori c.d. fragili svolgono di norma “la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”.
Infine pare utile evidenziare come, ferma la previsione contenuta nel DPCM del 24 settembre 2021 in forza del quale dal 15 ottobre p.v. la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni sarà quella in presenza, restano comunque sempre attuabili le previsioni sopra descritte in materia di diritto al lavoro agile sicché, nell’imminenza del generalizzato rientro dei lavoratori in presenza, non si potrà prescindere dall’osservanza delle misure a tutela dei lavoratori con fragilità.
Venendo al così attuale tema Green Pass, il Presidente del Consiglio ha firmato il DPCM con le modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi Covid-19 in ambito lavorativo.
Il decreto interviene per fornire ai datori di lavoro pubblici e privati gli strumenti informatici che consentiranno una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni.
Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, chiunque svolga una attività lavorativa (autonoma o dipendente) nel settore privato, per accedere al luogo di lavoro, deve possedere (ed esibire a richiesta) la certificazione verde COVID-19 c.d. Green Pass.
Incidentalmente si segnala che, rispetto al rilascio del Green Pass, il DL 127/2021 ha previsto la possibilità di ottenere lo stesso immediatamente dopo la somministrazione della prima dose di vaccino, senza dover attendere che siano trascorsi almeno 15 giorni dalla stessa.
L’obbligo di possesso di Green Pass non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale, sulla base di idonea certificazione medica.
I datori di lavoro del settore privato saranno tenuti a verificare il rispetto del suddetto obbligo, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni dell’obbligo di possedere la certificazione verde.
Per i lavoratori che non abbiano la certificazione verde COVID-19 opererà la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione: saranno considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sua sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.
Passando al settore pubblico, le Linee Guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l’applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde Covid-19 prevedono che l’accesso del lavoratore presso il luogo di lavoro non è consentito in alcun modo e per alcun motivo a meno che lo stesso non sia in possesso della predetta certificazione (acquisita o perché ci si è sottoposti al vaccino da almeno 14 giorni, o perché si è risultati negativi al tampone o perché il soggetto è guarito dal Covid negli ultimi sei mesi) e in grado di esibirla in formato cartaceo o digitale.
Peraltro, il possesso del green pass non è, a legislazione vigente, oggetto di autocertificazione.
Le Linee Guida precisano altresì che tenuto conto della funzione di prevenzione alla quale la misura è preordinata, non sono consentite deroghe a tale obbligo. Pertanto, non è consentito in alcun modo, in quanto elusivo del predetto obbligo, individuare i lavoratori da adibire al lavoro agile sulla base del mancato possesso di tale certificazione.
Sarà fondamentale, dunque, conciliare tal previsioni con le altrettanto prioritarie esigenze di tutela dei lavoratori fragili, specie avuto riguardo a coloro che, per comprovate ragioni mediche, sono esentati dalla campagna vaccinale.
Per informazioni: L’INPS e la proroga delle misure a tutela dei lavoratori fragili