Nuova direttiva INPS
Tratto da www.disablog.it - E' entrata in vigore la nuova disciplina dell'accertamento tecnico preventivo in materia invalidità civile, introdotta con la legge 111/2011 con lo scopo di deflazionare il processo previdenziale. Con la circolare 168 l'Inps ha dettato le disposizioni organizzative necessarie ad attuare la nuova normativa. Nel nuovo sistema, l'istituto di previdenza è sollecitato a partecipare attivamente e tempestivamente alla procedura, senza che la sua eventuale inerzia possa bloccarla.
La procedura, ricorda la circolare, è obbligatoria per chiunque intenda chiedere il riconoscimento dei propri diritti in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap, disabilità, pensione di inabilità e assegno di invalidità. In questi casi, l'interessato deve depositare presso la cancelleria del Tribunale un'istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie che legittimano la sua pretesa. L'istanza – ricorda la circolare – «rappresenta atto interruttivo della prescrizione e vale anche ai fini del rispetto dei termini decadenziali previsti dalle disposizioni vigenti».
Dopo la presentazione del l'istanza e la sua notifica, l'ente di previdenza si costituisce in giudizio tramite una memoria che – ricorda l'Inps – può essere redatta e sottoscritta dai funzionari amministrativi solo nei procedimenti di invalidità civile. È invece di competenza degli avvocati dell'ufficio legale nei giudizi relativi all'invalidità pensionabile e nei giudizi di merito relativi all'invalidità civile. La circolare stabilisce anche l'obbligo per i funzionari e gli avvocati dell'ente di costituirsi dieci giorni prima della data di udienza.
Si tratta di una cautela volta a prevenire eventuali contestazioni procedurali, ma la natura sommaria della procedura non richiederebbe il rispetto di termine, previsto dal Codice solo per le cause di lavoro. Dopo che sono comparse le parti, il giudice nomina il perito e, una volta terminate le operazioni peritali, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a 30 giorni, entro il quale le stesse devono dichiarare se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio. In caso di contestazione, la parte deve depositare entro altri 30 giorni il ricorso introduttivo del giudizio di merito, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
In assenza di contestazioni il giudice omologa l'accertamento sanitario, e il decreto è notificato all'ente di previdenza, tenuto ad applicarlo. Il decreto – in base al decreto legge 98, legge 111/2011 – non è impugnabile né modificabile.
Considerata la delicatezza della procedura, la circolare Inps sottolinea la necessità che il direttore della sede competente per territorio curi la regia dell'intero sistema organizzativo interessato dall'accertamento tecnico, e assicuri fluidità delle comunicazioni tra i vari attori coinvolti nel procedimento.
La versione integrale di questo articolo a firma Giovanni Falasca è disponibile all'indirizzo: www.ilsole24ore.com
Per approfondire
Leggi l'approfondimento di Anffas Onlus sulla manovra di luglio 2011
2 gennaio 2012