Anffas Nazionale, facendosi portavoce delle richieste ed esigenze delle persone con disabilità e dei loro familiari, ha inviato in data 03/05/2023 al Ministro della Salute, Prof. Orazio Schillaci, e al Ministro per le Disabilità, On. Alessandra Locatelli, una nota con cui si è richiesto di modificare urgentemente l’ordinanza del Ministero della Salute del 28 aprile 2023, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’epidemia da COVID-19 concernenti l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie”.
Detta ordinanza, presentata come un provvedimento volto ad allentare gli obblighi di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, di fatto, ha previsto un'attenuazione delle misure già in atto esclusivamente per le strutture sanitarie, mantenendo per esse l’obbligo di indossare le mascherine (per i lavoratori, utenti e visitatori) solo all’interno dei reparti che ospitano pazienti fragili, anziani o immunodepressi, a fronte di un obbligo pieno dell’utilizzo di tali dispositivi per le strutture sociosanitarie e socioassistenziali alle quali afferiscono le persone con disabilità.
Si è così, dunque, operata una sorta di equiparazione, che non trova alcuna spiegazione logica o fondamento scientifico, tra tutte le persone con disabilità e le “persone con una fragilità sanitaria”.
Pertanto, stante il fatto che le persone con disabilità, in quanto tali, non presentano automaticamente alcuna ulteriore specifica necessità di tutela della loro salute rispetto alla generalità dei restanti cittadini con i quali vivono o frequentano analoghi contesti (scuole, palestre, cinema, luoghi di lavoro, mezzi di trasporto, etc.) si è avanzata, con la nota in oggetto, la richiesta di modificare l’ordinanza ministeriale suddetta, anche avanzando la proposta che, laddove per i detti servizi e strutture si dovesse rendere necessario, a seguito di oggettive valutazioni della specifica situazione, fare ricorso all’adozione di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, i relativi provvedimenti siano demandati alla valutazione delle direzioni sanitarie, ove presenti, o in mancanza di esse di altra figura sanitaria (responsabile della prevenzione della salute nei luoghi di lavoro) o del legale rappresentante dell’ente.