Istituito con il Decreto 11 maggio 201111
Tratto da www.nonprofitonline.it - E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1 dicembre 2011 il Decreto del Ministero degli affari esteri dell'11 maggio 2011, con il quale diventa operativa la possibilità, per alcune tipologie di enti non profit, di stipulare convenzioni che consentano l'ingresso di volontari stranieri da impiegare nelle attività dell'ente. Il meccanismo attraverso cui dare avvio alla richiesta si basa su un visto, da richiedere con apposita domanda allo Sportello Unico per l'Immigrazione, che varrà per un periodo non superiore ad un anno e per giovani di età compresa tra i 20 ed i 30 anni.
La legge prevede che vi sia una quota di ingressi stabilita annualmente dal Decreto annuale emanato dal Ministero del lavoro di concerto con il Ministero dell'interno e degli affari esteri ma, per ora, questo Decreto non risulta essere stato emesso. Infine, il Decreto del Ministero degli esteri fa più volte riferimento all'art. 27 bis del Decreto legislativo 286/1998, secondo il quale l'organizzazione promotrice del programma deve far parte di una delle seguenti categorie, fra cui non sono inserite le Organizzazioni di volontariato:
1) enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, in base alla legge 20 maggio 1985, n. 222, nonché enti civilmente riconosciuti in base alle leggi di approvazione di intese con le confessioni religiose ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione;
2) organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49;
3) associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383.
Ma vediamo nel dettaglio la disciplina contenuta nel Decreto 11 maggio 2011:
21. Visto per "volontariato" (V.S.U. o V.N.) Il visto per volontariato consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, e comunque per un periodo non superiore ad un anno, allo straniero, di eta' compresa tra i 20 ed i 30 anni, autorizzato a partecipare ad un programma di volontariato, ai sensi dell'art. 27-bis del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, sulla base di una apposita convenzione stipulata tra lo straniero stesso ed una organizzazione promotrice ricompresa tra quelle indicate nell'art. 27-bis , comma 2 lettera a) del predetto testo unico.
Il visto e' concesso allo straniero titolare di nulla osta rilasciato e trasmesso telematicamente dallo Sportello unico per l'immigrazione che ne ha valutato le condizioni e i requisiti, secondo quanto previsto dal citato art. 27-bis del testo unico 286/1998 e nell'ambito del contingente numerico stabilito nel Decreto annuale emanato dal Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell'interno e degli affari esteri.
Il nullaosta per "volontariato" rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 27-bis del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni e trasmesso per via telematica direttamente agli Uffici Consolari, deve essere utilizzato, ai fini del rilascio del visto, entro sei mesi dalla data di emissione.
Il visto per volontariato, in presenza di una specifica segnalazione dell'Agenzia nazionale per i giovani, e' concesso anche ai cittadini stranieri che debbano prestare la loro attivita' in Italia nell'ambito del Servizio Volontario Europeo.
23 gennaio 2012