E' un loro obbligo accogliere gli alunni con disabilità
Fonte www.disablog.it - A breve saranno ultimate le iscrizioni per il prossimo anno scolastico nelle scuole di ogni ordine e grado. È bene precisare che tutti gli alunni in situazione di handicap hanno diritto a frequentare non solo le classi comuni della scuola statale, ma anche quelle delle scuole paritarie. Queste ultime, infatti, svolgendo un servizio pubblico in virtù della L. 62/2000, hanno l'obbligo di accoglierli senza alcuna discriminazione. In caso di non ottemperanza a tale obbligo è prevista la perdita della parità ottenuta.
UNA DIFFICILE ACCOGLIENZA – L'accettazione degli allievi con disabilità nelle scuole paritarie non è sempre serena; il problema principale è il sostegno, che le scuole non sono tenute a pagare. Nella Scuola Primaria, se l'istituto paritario è anche parificato (se ha cioè anche stipulato una convenzione con il ministero) l'onere di pagare il docente di sostegno spetta al Miur; se invece è paritario ma non parificato, è in genere beneficiario di un contributo pubblico annuale per coprire le spese del sostegno. Gli importi, però, sono bassi, insufficienti al bisogno e così succede spesso che la scuola avvisi i genitori che coprirà il sostegno solamente fino all'equivalente del contributo ricevuto o che chieda loro di partecipare al pagamento con rette aggiuntive.
L'obbligo di accoglienza è stato siglato da una legge, ribadito dal tribunale di Roma nel 2002 e ancora sottolineato nel 2008 con un decreto ministeriale. Nella concretezza, però, davanti alle carenze economiche o ai ritardi nei rimborsi da parte dello Stato, accade che le scuole paritarie possano scoraggiare se non addirittura rifiutare l'iscrizione di una alunno con disabilità.
IL NO E' ILLEGALE – Il D.M. 83/08 contiene le Linee Guida che regolano le modalità per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento. In particolare, in esse si esplicita che il gestore deve dichiarare l'impegno ad applicare le norme vigenti in materia di inserimento di studenti con disabilità, con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) o in condizioni di svantaggio. L'Ufficio Scolastico Regionale (USR) ha il compito di verificare la completezza e la regolarità delle dichiarazioni e dei documenti prodotti dalla scuola.
Se l'USR, a seguito di verifica ispettiva, accerta che non vi è rispondenza ai requisiti di legge, invita la scuola a ritornare nella legalità entro il termine di 30 giorni e, se ciò non accade, provvede alla revoca della parità. Per la revoca è sufficiente la perdita anche di uno solo dei requisiti previsti dalla normativa.
Se un genitore, pertanto, dovesse vedersi negare l'iscrizione del proprio figlio a una scuola paritaria può, anzi, deve presentare regolare denuncia alla Procura della Repubblica.
9 febbraio 2012