Una recente risoluzione dell'Agenzia delle Entrate (17 gennaio 2007, n. 4) affronta e fornisce un'indicazione dirimente, circa un aspetto, controverso e di disomogenea applicazione, relativo alle agevolazioni fiscali e tributarie sui veicoli destinati alle persone con disabilità. La risoluzione genera risvolti operativi e applicativi sicuramente maggiori delle recenti disposizioni contenute nella Legge Finanziaria per il 2007 che - come si ricorderà - inibisce la vendita dei veicoli "agevolati" prima che siano trascorsi due anni dal loro acquisto, pena la restituzione di tutti i benefici acquisiti.
L'interpello
La risoluzione n. 4/2007 risponde ad un
interpello che sosteneva l'applicabilità delle agevolazioni fiscali anche nel
caso in cui il veicolo agevolato fosse intestato alla madre del disabile, essa
stessa fiscalmente a carico del marito. Chi ha presentato l'interpello
suggeriva, quindi, un'interpretazione estensiva della normativa vigente che
prevede che il veicolo da acquistarsi, nel caso sussistano i requisiti sanitari
e di diritto, possa godere delle agevolazioni solo se intestato al disabile
stesso o al familiare che l'abbia fiscalmente a carico.
La risoluzione
L'Agenzia delle Entrate precisando
che poiché le norme in discorso recano norme agevolative, l'interpretazione
delle stesse non può fondarsi su criteri analogici o estensivi. Rigetta pertanto
la soluzione interpretativa prospettata dal contribuente. Il fatto che i due
coniugi siano in comunione dei beni, e che, conseguentemente, il veicolo sia
civilisticamente di proprietà di entrambi, non comporta comunque, relativamente
all'acquisto del veicolo, il riconoscimento dei benefici fiscali di cui si
tratta in quanto il veicolo è stato intestato alla madre del disabile,
fiscalmente a carico del marito. Oltre a questo precisa, in modo netto, che non
è comunque ammissibile la cointestazione del veicolo: le norme non possono
"essere interpretate nel senso di consentire la fruizione dell'agevolazione in
caso di cointestazione del veicolo". L'intestazione del veicolo va quindi
effettuata in alternativa o in capo al disabile, se titolare di reddito proprio,
o in capo al soggetto di cui il disabile sia a carico. Nel bene o nel male, la
risoluzione mette fine, almeno su questi aspetti, ad una difforme applicazione
delle agevolazioni fiscali sui veicoli.
Ricadute operative
Molti contribuenti hanno, fino ad
oggi, ricercato la cointestazione del veicolo "agevolato" per diverse ragioni di
opportunità e convenienza. La principale è di natura assicurativa. Contare sulla
cointestazione consente di evitare di intestare l'assicurazione al familiare
della persona disabile, facendo valere eventuali classi di merito più
convenienti e maturate nel tempo. Ma c'è anche chi, non in modo del tutto
infondato, ha intravisto in questa soluzione, tentativi elusivi. In ogni caso,
dopo la risoluzione n. 4/2007, la cointestazione non sarà più possibile.
Fonte: www.handylex.org