Ordinanza del TAR di Milano
Lo ha ribadito, essendocene ancora bisogno, l'ordinanza del Tar Milano n. 150/2012, ricordando che l'art. 139 Dlgs n. 112/1998 assegna ai Comuni ed alle Province il compito di predisporre "servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio", rimanendo invece in capo all'Istituzione Scolastica il compito di garantire il sostegno.
Ricordiamo, infatti, che ai Comuni spetterebbe attivare tali servizi in favore degli alunni con disabilità frequentanti tutte le scuole ad eccezione proprio di quelle secondarie di II grado (cc.dd. "superiori"), che invece ricadebbrero sotto la competenza delle Province. Del resto, nell'ordinanza è anche ricordato il riferimento normativo regionale, l'art. 6 della Legge Regione Lombardia n. 19/2007, che riprende pedissequamente la norma statale più sopra citata.
Passando in rassegna più compiutamente l'ordinanza occorre altresì rilevare come, al di là dell'individuazione in generale dell'Amministrazione competente ad erogare l'assistenza specialistica, nella stessa viene puntualmente specificato, così come deve essere sempre fatto, il motivo per cui, nel caso concreto, spetti poi all'alunno con disabilità un certo numero di ore di assistenza specialistica, individuandolo correttamente dall'analisi sia della diagnose funzionale che può dare la rappresentazione delle limitazioni funzionali dell'alunno sia attraverso il piano educativo per comprendere anche quali strategie di supporto possono attivarsi col detto servizio.
Nel provvedimento del Tar Lombardia si legge che si ordina alla Provincia di attivare l'assistenza specialistica, perchè "dalla diagnosi funzionale emerge che la studentessa necessita di sostegno didattico e di assistenza specialistica, mentre dal piano didattico risulta la presenza di forti difficoltà cognitive e la "necessità di una continua regolamentazione da parte di un adulto per darsi controllo" (cfr. doc.ti di parte ricorrente)."
13 marzo 2012