Nuova circolare INPS
Con la Circolare n. 32 del 06.03.2012 l'Inps ha voluto chiarire le modalità di attuazione delle nuove norme in tema di permessi retribuiti ex art. 33 Legge n. 104/1992 per assistenza ad un parente con disabilità grave e di congedo straordinario ex art. 42 Dlgs n. 151/2001, a seguito delle modifiche introdotte dal Dlgs n. 119/2011.
Ci sembra opportuno qui ripercorrere, per punti, alcuni passaggi della Circolare stessa:
- il congedo straordinario di due anni può essere richiesto, secondo il seguente ordine di priorità, dal coniuge convivente della persona con disabilità grave, dal padre o dalla madre, da uno dei figli conviventi ovvero da uno dei fratelli o sorelle conviventi. Solo quanto manchi il parente precedente nel detto ordine si può far fruire il successivo parente;
- il lavoratore che fruisce del congedo biennale ha diritto ad un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, ma solo con riferimento esclusivo alle voci fisse e continuative del trattamento; mentre il periodo di congedo non è calcolato ai fini della maturazione di ferie, tredicesima e trattamento di fine rapporto;
- l'inps precisa che la fruizione dei due anni di congedo straordinario da parte di un genitore esaurisce per lo stesso anche la possibilità di fruire del congedo "per gravi e documentati motivi familiari" (altro periodo di congedo per documentati motivi familiari potrà essere richiesto solo dall'altro genitore, così come in caso di altro figlio con disabilità grave);
- il lavoratore che risiede ad oltre 150 km dalla residenza della persona con disabilità da assistere può fruire dei tre giorni di permesso retribuiti al mese solo se attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento, volta per volta, del luogo di residenza dell'assistito;
- un lavoratore può richiedere tre giorni di permesso al mese per ogni persona con disabilità grave che assiste (quindi per più di una), sempre che l'ulteriore familiare da assistere sia il coniuge ovvero un parente o affine entro il primo grado (si può assistere un altro familiare con disabilità di secondo grado, solo se il coniuge ovvero i genitori siano ultrassesantacinquenni, deceduti o affetti da patologie invalidanti).
Da questa prima sommaria lettura della Circolare, Anffas rinviene una lettura dell'Inps non troppo coerente con il sistema legislativo di protezione della genitorialità, laddove l'istituto ritiene di poter considerare che il genitore di un bambino con disabilità possa essere paragonato ad un genitore che, per esempio, solo per un certo periodo della vita e per una situazione particolarissima e contingente abbia avuto necessità di stare vicino al proprio figliolo perchè semmai ammalatosi gravemente.
Con la lettura offerta dall'Inps al genitore del bambino con disabilità non si riconoscerebbe mai anche tale possibilità, pur se il figlio dovesse ammalarsi gravemente (facoltà riconosciuta viceversa a tutti gli altri genitori), sol perchè avente diritto a ben altra agevolazione pensata, però, per sopperire ad ben altre ed ulteriori esigenze rispetto a quelle del congedo familiare.
Nelle prossime settimane Anffas analizzerà meglio il testo della Circolare e chiederà specifici chiarimenti ad Inps sul punto.
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