L'art. 30, comma 7, della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000, ha esteso le agevolazioni fiscali sui veicoli anche "ai soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni." .
Per tutti queste persone non è, peraltro, prevista l'obbligatorietà dell'adattamento dei veicolo, condizione invece richiesta per le persone con disabilità motoria senza gravi limitazioni alla deambulazione e per i titolari di patenze speciale (con obbligo di particolari dispositivi di guida).
Con la recente risoluzione n. 8 del 25 gennaio 2007, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti relativi alle persone affette da pluriamputazioni e, in particolare, sulla documentazione sanitaria che queste devono presentare per accedere ai benefici fiscali in parola.
La circolare dell'Agenzia delle entrate n. 46/2001 lasciava intendere che le persone affette da pluriamputazioni dovessero disporre del certificato di handicap con connotazione di gravità (art. 3 comma 3, Legge 104/1992) che precisasse appunto la presenza di più amputazioni. La risoluzione n. 8 del 25 gennaio 2007, precisa, invece, che possono essere accettati anche certificati diversi da quello di handicap grave, purché rilasciati da Commissioni pubbliche preposte all'accertamento degli stati invalidanti, e purchè indichino esplicitamente la perdita anatomica di entrambi gli arti superiori.
Fonte: www.handylex.org