Sentenza del Tar Puglia
Fonte www.personaedanno.it - Un comune disconosce la legittimità di una ASL, alla quale il comune medesimo ha delegato l'esercizio della funzione relativa, di affidare a terzi la gestione del servizio di trasporto di persone con disabilità addebitando gli oneri al medesimo comune in quanto quest'ultimo non si ritiene responsabile del servizio.
Il TAR Puglia, Bari, sez. II, con sentenza 1 marzo 2012, n. 464 dà torto al comune ricorrente sulla base dei seguenti motivi: il servizio di trasporto di persone con disabilità è una peculiare species del servizio di trasporto pubblico locale, caratterizzato dalla qualificante natura socio-assistenziale; in quanto tale, dunque, è di competenza dei comuni che ne debbono assicurare l'erogazione; poiché il comune è titolare della funzione spetta ad esso anche l'onere correlato a quel servizio, che non può essere assunto dall'ASL.
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19 marzo 2012