campanaIl diritto degli alunni con disabilità

Fonte www.superando.it - Con la Nota n. 2209 dell'11 aprile scorso, il Ministero dell'Istruzione ha dato chiarimenti su quali debbano essere le regole da applicarsi in materia di gite e viste di istruzione, precisando tra l'altro che ormai la normativa in proposito va riferita all'«autonomia delle istituzioni scolastiche» e in particolare alle Delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto, in base agli articoli 7 e 10 comma 3 (lettera e) del Testo Unico-Decreto Legislativo 297/94.

Conseguentemente, la precedente normativa amministrativa del Ministero in materia - che non viene abrogata - va a costituire «un opportuno riferimento per orientamenti e suggerimenti operativi, ma non riveste più carattere prescrittivo».

Osservazioni

Al proposito è necessario precisare che tra la normativa che perde il «carattere prescrittivo» sono espressamente elencate anche le Circolari Ministeriali 291/92 e 623/96 e la Nota n. 645/02, che contengono indicazioni riguardanti la partecipazione a gite e visite d'istruzione degli alunni con disabilità. Resta fermo tuttavia il fatto che tali alunni hanno un diritto pieno e incondizionato alla partecipazione a gite e visite d'istruzione, in forza del principio di integrazione scolastica presente in tutto il nostro ordinamento e in particolare anche nel Regolamento sull'Autonomia Scolastica di cui al Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 275/99 (articolo 4, comma 2, lettera c).

Le due Circolari e la Nota sopracitate contengono quindi alcuni princìpi, diretta conseguenza della normativa sull'integrazione scolastica, che mantengono il loro carattere prescrittivo, quali:

- il diritto degli alunni con disabilità ad essere accompagnati, ove necessario, da un qualunque membro della comunità scolastica e non necessariamente solo dal docente per il sostegno;

- che i Dirigenti Scolastici, nello stipulare i contratti con le agenzie di viaggio, debbono far sì che siano garantiti itinerari, mezzi di trasporto e alloggi accessibili a tali alunni;

- che le spese di accompagnamento non siano a carico dell'alunno con disabilità, che invece deve pagare la sua quota come tutti i compagni, perché se tali spese venissero poste a suo carico, si determinerebbe nei suoi confronti una manifesta discriminazione perseguibile ai sensi della Legge 67/06.

Conseguentemente, nessuna istituzione scolastica autonoma può sentirsi oggi autorizzata a rendere più onerose o difficoltose o addirittura a impedire le gite e le visite d'istruzione agli alunni con disabilità.

17 aprile 2012