In questi anni numerose sono state le occasioni in cui Anffas
Onlus Nazionale ha posto in risalto le problematiche connesse alla
compartecipazione al costo dei servizi per la persona (vedi anche ultimi numeri
de "La Rosa Blu" - sezione scuola dei diritti.).
Tema questo estremamente
importante soprattutto nell'ambito del servizi socio/assistenziali e del
processo, in atto, di sempre maggiore integrazione anche dei servizi
socio/sanitari. Non di rado si assiste a un tentativo di discarico da parte
delle strutture sanitarie verso i Comuni e questi non avendo "a loro dire" le
risorse necessarie, tentano, a loro volta, di scaricarne, per intero, i costi
sulle famiglie (abbiamo notizia, per esempio, di richieste di compartecipazioni,
per la frequenza di centri diurni, di oltre 50 euro al giorno).
Oltremodo
grave è altresì il fatto che, la maggioranza dei comuni, in varie parti del
territorio nazionale, nel determinare l'entità della compartecipazione, da parte
degli utenti con disabilità grave al costo delle prestazioni sociali agevolate
(ossia non rivolte alla generalità dei cittadini) fanno riferimento alla
situazione economica dell'intero loro nucleo familiare attraverso l‘
I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente), e non già alla
condizione economica della sola persona con disabilità.
I Comuni, quindi,
non stanno applicando quanto previsto dall' art. 3 co. 2 ter del del
D.Lvo 109/98 , come introdotto dall' art. 3 co. 4 del D.Lvo n.
130/2000 , trincerandosi dietro al fatto che mancherebbe, per la piena
attuazione della normativa vigente, l'emanazione di un D.P.C.M. (Decreto
Presidente Consiglio Ministri) di attuazione che fissi le relative differenti
modalità di calcolo del reddito rispetto all'ISEE.
Tutto ciò, nonostante:
- numerosi Difensori Civici, a tal fine interpellati dai singoli
interessati, si sono pronunciati in modo positivo rispetto a quanto da noi, da
sempre, sostenuto;
- Il Garante della Privacy ha affermato che è illegittimo
il comportamento di quei comuni che, in contrasto alla vigente normativa,
richiedono dati relativi all'intero nucleo familiare e non invece solo quelli
della persona con disabilità;
A fronte del permanere di tale situazione, fortemente
"vessatoria" e "discriminate" volta, a scaricare (come ormai di consueto!) sulle
famiglie tutto "il carico di cura" anche dal punto di vista economico, Anffas
Nazionale, legittimata ad agire in giudizio in quanto Associazione di Promozione
Sociale, unitamente ad Anffas Onlus Regione Sicilia e con il prezioso apporto
degli Avvocati Giuseppina Floriana Pisani e Francesco Marcellino del Foro di
Catania, ha deciso di perseguire anche la via giudiziale, schierandosi, a fianco
di un gruppo di famiglie della Provincia di Siracusa, rispetto alle quali i
comuni di appartenenza, facenti parte del distretto socio sanitario D48, avevano
previsto, nel proprio regolamento, che si accedesse e compartecipasse al
servizio facendo riferimento al reddito dell'intero nucleo familiare e pertanto
con una compartecipazione al costo maggiormente onerosa rispetto a quanto dovuto
e prevedendo addirittura l'ipotesi di esclusione dal servizio della persona con
disabilità.
Il TAR Sicilia, con sentenza n. 42/07, riconoscendo
la piena legittimazione, ad agire in giudizio, di Anffas Nazionale quale
"portatrice degli interessi delle persone con disabilità e delle loro famiglie"
ed accogliendo in pieno la tesi giuridica posta a base del ricorso, così si è
pronunciato "……la situazione economica del solo assistito …. può essere
direttamente applicata, anche a prescindere dalla mancata adozione del
D.P.C.M….., trattandosi di prescrizione immediatamente precettiva, che non
necessita di disposizioni attuative di dettaglio. "
Per effetto di tale pronuncia il TAR ha quindi annullato il
Regolamento del Distretto Socio Sanitario D 48 di Siracusa nella parte
configgente con la norma sopra richiamata.
Questa sentenza, ovviamente,
produce i propri effetti "diretti" ed immediati solo nei confronti del
regolamento in questione, dei diretti interessati che hanno agito in giudizio,
nonché di tutti i cittadini che rientrino nell'ambito territoriale di
applicazione del regolamento stesso ma, a nostro avviso, costituisce anche un
elemento fondamentale al fine di rendere pienamente esigibili i nostri diritti,
anche ricorrendo all'opera della interpretazione giurisprudenziale.
A
tal fine si ritiene opportuno ricordare la posizione di Anffas sulla materia:
1) non "pretendiamo", ad ogni costo, la gratuità dei servizi;
2) laddove
è prevista una compartecipazione, la stessa deve avere natura "simbolica" e
"sostenibile";
3) occorre sempre garantire che una congrua parte del reddito
rimanga a disposizione della persona e della famiglia per le proprie primarie
esigenze di vita e di autonomia;
4) in caso di connotazione di gravità si
deve fare riferimento al solo reddito della persona con disabilità.
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