In questi anni numerose sono state le occasioni in cui Anffas Onlus Nazionale ha posto in risalto le problematiche connesse alla compartecipazione al costo dei servizi per la persona (vedi anche ultimi numeri de "La Rosa Blu" - sezione scuola dei diritti.).
Tema questo estremamente importante soprattutto nell'ambito del servizi socio/assistenziali e del processo, in atto, di sempre maggiore integrazione anche dei servizi socio/sanitari. Non di rado si assiste a un tentativo di discarico da parte delle strutture sanitarie verso i Comuni e questi non avendo "a loro dire" le risorse necessarie, tentano, a loro volta, di scaricarne, per intero, i costi sulle famiglie (abbiamo notizia, per esempio, di richieste di compartecipazioni, per la frequenza di centri diurni, di oltre 50 euro al giorno).
Oltremodo grave è altresì il fatto che, la maggioranza dei comuni, in varie parti del territorio nazionale, nel determinare l'entità della compartecipazione, da parte degli utenti con disabilità grave al costo delle prestazioni sociali agevolate (ossia non rivolte alla generalità dei cittadini) fanno riferimento alla situazione economica dell'intero loro nucleo familiare attraverso l‘ I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente), e non già alla condizione economica della sola persona con disabilità.
I Comuni, quindi, non stanno applicando quanto previsto dall' art. 3 co. 2 ter del del D.Lvo 109/98 , come introdotto dall' art. 3 co. 4 del D.Lvo n. 130/2000 , trincerandosi dietro al fatto che mancherebbe, per la piena attuazione della normativa vigente, l'emanazione di un D.P.C.M. (Decreto Presidente Consiglio Ministri) di attuazione che fissi le relative differenti modalità di calcolo del reddito rispetto all'ISEE.
Tutto ciò, nonostante:
- numerosi Difensori Civici, a tal fine interpellati dai singoli interessati, si sono pronunciati in modo positivo rispetto a quanto da noi, da sempre, sostenuto;
- Il Garante della Privacy ha affermato che è illegittimo il comportamento di quei comuni che, in contrasto alla vigente normativa, richiedono dati relativi all'intero nucleo familiare e non invece solo quelli della persona con disabilità;


A fronte del permanere di tale situazione, fortemente "vessatoria" e "discriminate" volta, a scaricare (come ormai di consueto!) sulle famiglie tutto "il carico di cura" anche dal punto di vista economico, Anffas Nazionale, legittimata ad agire in giudizio in quanto Associazione di Promozione Sociale, unitamente ad Anffas Onlus Regione Sicilia e con il prezioso apporto degli Avvocati Giuseppina Floriana Pisani e Francesco Marcellino del Foro di Catania, ha deciso di perseguire anche la via giudiziale, schierandosi, a fianco di un gruppo di famiglie della Provincia di Siracusa, rispetto alle quali i comuni di appartenenza, facenti parte del distretto socio sanitario D48, avevano previsto, nel proprio regolamento, che si accedesse e compartecipasse al servizio facendo riferimento al reddito dell'intero nucleo familiare e pertanto con una compartecipazione al costo maggiormente onerosa rispetto a quanto dovuto e prevedendo addirittura l'ipotesi di esclusione dal servizio della persona con disabilità.


Il TAR Sicilia, con sentenza n. 42/07, riconoscendo la piena legittimazione, ad agire in giudizio, di Anffas Nazionale quale "portatrice degli interessi delle persone con disabilità e delle loro famiglie" ed accogliendo in pieno la tesi giuridica posta a base del ricorso, così si è pronunciato "……la situazione economica del solo assistito …. può essere direttamente applicata, anche a prescindere dalla mancata adozione del D.P.C.M….., trattandosi di prescrizione immediatamente precettiva, che non necessita di disposizioni attuative di dettaglio. "


Per effetto di tale pronuncia il TAR ha quindi annullato il Regolamento del Distretto Socio Sanitario D 48 di Siracusa nella parte configgente con la norma sopra richiamata.
Questa sentenza, ovviamente, produce i propri effetti "diretti" ed immediati solo nei confronti del regolamento in questione, dei diretti interessati che hanno agito in giudizio, nonché di tutti i cittadini che rientrino nell'ambito territoriale di applicazione del regolamento stesso ma, a nostro avviso, costituisce anche un elemento fondamentale al fine di rendere pienamente esigibili i nostri diritti, anche ricorrendo all'opera della interpretazione giurisprudenziale.

A tal fine si ritiene opportuno ricordare la posizione di Anffas sulla materia:
1) non "pretendiamo", ad ogni costo, la gratuità dei servizi;
2) laddove è prevista una compartecipazione, la stessa deve avere natura "simbolica" e "sostenibile";
3) occorre sempre garantire che una congrua parte del reddito rimanga a disposizione della persona e della famiglia per le proprie primarie esigenze di vita e di autonomia;
4) in caso di connotazione di gravità si deve fare riferimento al solo reddito della persona con disabilità.

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