Non corretto utilizzo della terminologia, non rilevante incidenza economica sul Comune relativamente alle ore di assistenza, determinazione del Fondo Comunale per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione, incremento del Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità, giurisprudenza della Corte Costituzionale, corretta interpretazione della “proposta” del GLO, richiamo inappropriato allo strumento dell’accomodamento ragionevole: sono questi i punti che il documento di posizionamento di Anffas Nazionale – a firma del Presidente Nazionale Roberto Speziale e redatto con la collaborazione del Centro Studi Giuridici e Sociali di Anffas Nazionale – mette in luce relativamente alla sentenza del Consiglio di Stato n. 7089/24 emessa nelle scorse settimane e a seguito della quale si è reso necessario chiarire molteplici aspetti per il pieno rispetto del diritto all’inclusione scolastica degli studenti con disabilità di ogni ordine e grado.

Pronunciata il 12 agosto u.s., la sentenza ha rigettato il ricorso in appello avanzato dalla famiglia di un alunno con disabilità che chiedeva, dopo una prima pronuncia sfavorevole emessa dal TAR Emilia-Romagna, il ripristino delle ore di assistenza all’autonomia e alla comunicazione quantificate dal GLO e arbitrariamente ridotte dal Comune, in forza delle presunte necessità finanziarie dell’ente, ritenendo ragionevole che “nell’assegnazione delle misure di sostegno gli enti a ciò preposti tengano anche conto dei riflessi finanziari complessivi (…) senza tuttavia conculcare il nucleo irriducibile del diritto fondamentale all’inclusione scolastica, vulnus che però non si verifica nel caso di specie all’esito della decurtazione di un mero frazionale del monte ore complessivo conseguente alla rimodulazione delle risorse complessive necessitata da un fabbisogno crescente”: concetti che però, si legge nel documento Anffas, nonostante possano far pensare che la decurtazione dei sostegni stabiliti dal GLO non arrechi danno al diritto allo studio dello studente, rappresentano invece “una reale compressione del diritto dando prevalenza ad una generica quantificazione delle risorse disponibili… Tanto è vero che rispetto alle 13 ore settimanali di assistenza all’autonomia e alla comunicazione che il GLO aveva quantificato su basi oggettive, alla fine, ne sono state erogate solo 7. E questo con evidente lesione del diritto dell’alunno con disabilità in discorso a poter godere pienamente di tutti i sostegni che il GLO aveva ritenuto indispensabili per garantire il pieno godimento del diritto fondamentale all’inclusione scolastica”.

È una sentenza pericolosa poiché se non approfondita può mettere a serio rischio i diritti degli studenti con disabilità” afferma Roberto Speziale, presidente nazionale Anffas “pensiamo infatti a cosa potrebbe succedere se gli Enti locali si limitassero a verificare nei rispettivi capitoli di bilancio la presenza della necessaria capienza o meno delle risorse dedicate a garantire le figure di assistenza all’autonomia e alla comunicazione o altri sostegni ed in caso negativo, andassero a concedere solo le ore che il bilancio consente di coprire: se la voce di bilancio fosse vicina o pari a zero, senza neppure giustificarne l’incapienza, quel sostegno potrebbe essere tranquillamente negato, senza alcuna conseguenza per l’ente stesso”.

Su questo punto è importante ricordare, si legge nel documento “Sia che gli Enti preposti sono tenuti in sede di programmazione di bilancio ad allocare sui pertinenti capitoli di spesa adeguate risorse e rendere le stesse disponibili per garantire la totalità delle richieste di sostegno pervenute da parte delle istituzioni scolastiche - proprio per non ledere il diritto all’inclusione scolastica opportunamente citato nella sentenza in questione – sia che proprio per garantire agli enti locali, alle ex Province e alle Regioni di disporre delle risorse necessarie per le funzioni a loro richieste relativamente alla fornitura delle figure di assistente all’autonomia e comunicazione a livello statale è stato stanziato un Fondo pari a 100 milioni per il 2024 per la scuola dell’obbligo e pari a 100 milioni per la scuola secondaria di secondo grado, per un ammontare complessivo di 200 milioni.

È chiaro che siamo in presenza di una possibile attuazione distorsiva della norma” continua il presidente “cosa che però fornisce l’opportunità di arrivare a modificare l’art. 3, comma 5, lett. a), del D.lgs. n. 66/17 – dove è previsto che gli Enti territorialiprovvedono ad assicurare, nei limiti delle risorse disponibili: gli interventi necessari per garantire l'assistenza di loro competenza (…)” - per chiarire in modo inequivoco che le risorse devono sempre essere rese disponibili in misura idonea e congruente a garantire i diritti e che in ogni caso la eventuale carenza di risorse non può ledere il nucleo irriducibile del diritto fondamentale all’inclusione scolastica”.

“Ci sono anche ulteriori punti che il nostro documento evidenzia” prosegue il presidente “e che è necessario approfondire per avere piena comprensione della sentenza ed evitare fraintendimenti che possono andare a danno dell’inclusione scolastica”.

Tra i punti a cui si riferisce il presidente si evidenziano:

 

  • l’uso dell’obsoleto termine disabile/i, non più conforme alla vigente normativa dato che l’art. 4 D.lgs. n. 62/24 ha sancito che l’unica terminologia che oggi può essere utilizzata da parte delle pubbliche amministrazioni etc. è quella di persone con disabilità
  • la poco rilevante incidenza economica sui Comuni poiché ad esempio, nel caso relativo alla sentenza, la riduzione delle ore di assistenza avrebbe comportato un risparmio di una somma di poco superiore ai 4.500 euro per l’intero anno scolastico
  • il fatto che la spesa per il servizio di assistenza specialistica per l’autonomia e la comunicazione non sia a totale carico dei Comuni ma viene di anno in anno integrata da risorse regionali e statali, mediante un contributo determinato, per ciascun Comune, sulla base dei dati forniti dal Ministero dell’Istruzione circa il numero degli alunni e delle alunne con disabilità che hanno frequentato nel corso dell’anno scolastico precedente gli istituti scolastici rientranti nel territorio del Comune beneficiario
  • la necessità di una valutazione da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito volta a verificare il possibile incremento del Fondo per l’Assistenza all’Autonomia e alla Comunicazione, anche in considerazione della prossima Legge di Bilancio;
  • la piena applicazione di quanto sancito dalla Corte Costituzionale relativamente alle diverse sentenze che hanno più volte ribadito di non condizionare il diritto allo studio degli studenti con disabilità alle previsioni di bilancio
  • la corretta interpretazione relativamente al GLO le cui indicazioni devono essere pienamente recepite e non considerate come mere proposte ed in tal senso si ritiene non più procrastinabile procedere all’attivazione del GIT, attraverso l’emanazione del decreto previsto dall’art. 9, comma 7, D.lgs. n. 66/17, affinché, anche tale organo possa dare maggiore certezza ai sostegni individuati in sede di GLO
  • la necessità di comprendere che l’accomodamento ragionevole, citato in maniera impropria dalla sentenza in questione, non è indice di un “venirsi incontro” tra la persona con disabilità  e le istituzioni inteso come un “ragionevole contenimento della spesa pubblica” ma che la sua finalità “non è quella di limitare l’esercizio di un diritto o di riconoscerlo in maniera parziale, ma di garantirlo, quando le disposizioni di legge, che assegnano quel dato diritto, non possono assicurare “tout court” un godimento pieno, effettivo e tempestivo”

 

La nostra priorità” conclude il presidente “sarà sempre il pieno rispetto del diritto allo studio di tutti gli studenti con disabilità, in ogni scuola di ogni ordine e grado: l’inclusione scolastica non può essere messa discussione ma anzi deve essere costantemente promossa”.

Il documento di posizionamento Anffas è qui disponibile