analisiLe ricadute sulle persone con disabilità, le loro famiglie e le strutture immobiliari associative

L'analisi del Consorzio "La Rosa Blu"

A decorrere dall'anno in corso, la vecchia Imposta Comunale Sugli immobili (ICI) è stata sostituita dall'Imposta Municipale propria (IMU). Infatti, tale nuova imposta, introdotta con Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 per sostituire l'ICI e la componente immobiliare dell'Irpef (vedasi appartamenti non locati), non entrerà più in vigore a partire dal 2014 (come originariamente previsto all'interno del processo di attuazione del federalismo fiscale/municipale), ma sarà adottata, seppur a livello sperimentale (per il triennio 2012-2014) sin da quest'anno, così come deciso dal Decreto Salva Italia (D.L. n. 201/2011 convertito con Legge n. 214/2011).

Propriamente l'art. 13 della Legge n. 214/2011 ha anticipato l'applicazione dell'IMU ed ha esteso la sua applicazione anche alla "abitazione principale" e sue pertinenze, salvo le detrazioni di cui si dirà meglio in seguito. Pertanto, oggi anche per la sola abitazione principale ci si potrebbe trovare nella situazione di pagare qualcosa entro la prossima settimana, stante la scadenza della prima rata dell'IMU al 18 giugno p.v .

In ogni caso, per quanto riguarda le detrazioni e le diverse aliquote che ogni singolo Comune sceglierà di applicare c'è tempo fino al 30 giugno p.v., data entro la quale i Comuni dovranno adottare il proprio regolamento applicativo. Quindi, le Associazioni Locali sono ancora in tempo per far sentire la loro voce proprio in questi giorni e chiedere che si tenga conto della specificità delle famiglie che hanno al loro interno persone con disabilità, oltre che delle strutture associative che utilizzano, a vario titolo, immobili soggetti al momento al pagamento dell'IMU.

Proprio per questo, di seguito, vi sono fac-simili di istanze verso il Comune di riferimento per chiedere di introdurre nel Regolamento apposite previsioni di beneficio sia per le famiglie sia per le strutture associative (per queste ultime occorre aver presente la sede dell'immobile per il quale si presenta l'istanza!). Propriamente per le agevolazioni in favore delle famiglie abbiamo anche predisposto una lettera – tipo da far presentare al Sindaco da parte del Rappresentante Legale della realtà associativa Anffas presente sul territorio.

E' importante considerare che tale istanza va indirizzata a tutti i Comuni in cui risiedono i nostri associati/utenti, aiutandoli anche a presentare le loro istanze personali. Qui di seguito, però, vorremmo innanzitutto, fare un'analisi di quale è al momento il quadro della vicenda, salvo, nella seconda parte di questa Circolare, indicarVi poi quali passaggi possano essere fatti per incidere sul futuro dell'IMU sui singoli territori.

BENI SOGGETTI ALL'IMU

Sono soggetti all'Imu gli stessi beni già assoggettati ad Ici, ossia i fabbricati, le aree edificabili ed i terreni agricoli siti nel territorio dello Stato Italiano. Per fabbricato si intende qualsiasi unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi (vedasi, per esempio, piano regolatore comunale). Per terreno agricolo si intende il terreno adibito alla coltivazione, alla selvicoltura, all'allevamento di animali e loro attività connesse.

SOGGETTI PASSIVI

Ai sensi dell'art. 9 del Dlgs n. 23/2011 sono soggetti al pagamento dell'IMU:

1) i proprietari di immobili (inclusi terreni ed aree edificabili) a qualsiasi uso destinati;

2) i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie su beni immobili;

3) i concessionari di aree demaniali (vedasi il concessionario di un'area facente parte del litorale marino);

4) coloro che detengono beni immobili in leasing. * Non sono quindi soggetti al pagamento dell'Imu coloro che hanno in affitto o in comodato un immobile, in virtù del fatto che tale imposta già viene pagata dagli effettivi proprietari degli immobili.

DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA DOVUTA

Le regole di calcolo per l'individuazione dell'imposta da pagare sono previste dall'art. 13 della Legge n. 214/2011 e richiedono che prima sia individuata la base imponibile e che poi a questa si applichi, in via generale, l'aliquota dello 0,76%, mentre per le abitazioni principali quella più bassa dello 0.4%, salvo quanto si dirà oltre sulle detrazioni e modifiche delle singole aliquote per i vari immobili tassati. In ogni caso i Comuni hanno il potere, ai sensi dell'art. 13 comma 6 Legge n. 214/2011, di modificare, con propria delibera consigliare, l'aliquota di base, in aumento o in diminuzione, dello 0,3% (vi è la minor riduzione fino allo 0,2% per le abitazioni principali per le quali l'aliquota di partenza è dello 0,4%). Soffermandoci solo sui fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile si calcola in tal maniera: Valore della rendita al 01.01.2012 rivalutata al 5% x Moltiplicatore Imu. Qui di seguito è possibile scaricare la tabella dei vari moltiplicatori.

ABITAZIONE PRINCIPALE CON ALIQUOTA AGEVOLATA E DETRAZIONI

Come sopra detto per l'abitazione principale (nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente) si applica l'aliquota dello 0,4%. All'imposta così determinata viene applicata la detrazione di 200,00 euro a cui si aggiungono ulteriori 50,00 euro per ogni figlio, se minore di anni 26 e dimorante abitualmente oppure residente anagraficamente in quell'immobile. All'abitazione principale sono ricondotte anche le sue pertinenze classificate catastalmente come C/2, C/6, e C/7. Al momento, non sono previste agevolazioni specifiche per nuclei familiari al cui interno sono presenti persone con disabilità.

L'unica norma specifica è quella prevista per le persone con disabilità ed anziane non autosufficienti ricoverate in strutture residenziali, per le quali i Comuni possono prevedere l'assimilazione dei benefici per l'abitazione principale anche a tali persone che, di regola, in quanto ricoverate in struttura, non dovrebbero essere considerate come abitualmente dimorante nelle proprie abitazioni e quindi veder applicate l'aliquota per l'immobile dello 0,76%. Tale agevolazione è però, come detto, soggetta alla valutazione discrezionale dei Comuni e non può applicarsi in caso di locazione dell'immobile stesso. Occorre quindi chiedere ai propri Comuni di adottare una delibera di Consiglio Comunale affinché riduca allo 0,2% l'aliquota rispetto in tali fattispecie, a tal fine si allegano i fac-simili allegati alla presente.

IMMOBILI DI ENTI NON COMMERCIALI ED ONLUS – ESENZIONI E RIDUZIONI

La normativa prevede che sono esenti dal pagamento di tale imposta:

- gli enti non commerciale (anche Onlus), anche non aventi personalità giuridica, aventi sede legale in Italia che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (enti di cui all'art. 73 c.1 lett. c) Tuir) 917/86 che destinano gli immobili esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive. Sono esenti pertanto, gli enti dal pagamento dell'IMU stante la chiara lettera dell'art. 9 comma 8 della Legge n. 214/2011 che fa salve "le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b,)c,)d,)e,)f,)h) e i)" (l'ultima lettera è quella che qui interessa)" ed il ricorrere contestuale di tutte le seguenti condizioni:

1) (CONDIZIONE SOGGETTIVA) - Enti non commerciali (organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, le fondazioni, le associazioni tout court, anche se Onlus);

2) (CONDIZIONE OGGETTIVA) Gli immobili utilizzati devono essere destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16 lett. a, della legge; 20 maggio 1985, n. 222, sul punto si può fare riferimento alla descrizione analitica di tali attività resa a suo tempo nel par. 6 della Circolare MEF n. 2/2009 (che ad ogni buon conto si allega alla presente). Si precisa che, "qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista l'esenzione di cui al comma 1 si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura commerciale" (art. 91 Bis del D.L. n. 1/2012), secondo due procedure alternative: separato accatastamento e apposita dichiarazione. Per le modalità e procedure inerenti l'applicazione di detta disposizione la norma re-invia a un decreto del ministero di prossima emanazione. Nei casi sopra indicati, l'esenzione è totale e si applica senza alcuna valutazione discrezionale da parte del Comune di riferimento.

EVENTUALI AGEVOLAZIONI ALLE ONLUS

I Comuni possono (ai sensi dell'art. 21 Dlgs n. 460/1997, come ricordato dalla Circolare MEF n. 3 del 18 maggio 2012) deliberare nei confronti delle Onlus, qualora non presenti tutte le condizioni sopra descritte, eventuali riduzioni o l'esenzione specifiche dal pagamento dell'Imu di propria spettanza. Purtroppo, in tale caso, al di là della scelta discrezionale dell'Amministrazione Locale, comunque le esenzioni e la riduzione non potrà comunque intaccare la quota di Imu spettante allo Stato Italiano, che, ai sensi dell'art. 13 comma 11 Legge n. 214/2011 è pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, l'aliquota ordinaria dello 0,76%.

Occorre, quindi, subito presentare presso il Comune di riferimento uno dei due fac-simile reperibili di seguito onde poter vedersi applicata l'esenzione totale ovvero una delibera di favore da parte del Comune, in quanto Onlus.

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Vi è ancora tempo, perché i singoli e le strutture associative intervengano presso i Comuni che dovranno adottare i propri Regolamenti Imu entro il 30 giugno p.v., salvo poi provvedere a correzioni di aliquote e determinate condizioni entro il 30 settembre 2012. Ma un'azione di rete con altre realtà di ogni singolo territorio permetterebbe alle nostre famiglie e alle nostre realtà associative di non vedersi totalmente vessare da tale imposta.

Di seguito è possibile scaricare:

All.1 - Lettera del Rappresentante Legale della struttura associativa per chiedere al Sindaco le agevolazioni in favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie;

Allegati 2 - 2a - 2b - 2c) Fac-simile di domanda per richiedere l'applicazione dell'aliquota allo 0,2% per l'abitazione principale in cui risiedono persone con disabilità in qualità di diretto interessato, tutore/curatore/amministratore di sostegno dell'interessato;

Allegati 33a - 3b - 3c) Fac-simile di domanda per richiedere l'estensione delle agevolazioni per l'abitazione principale anche agli immobili di proprietà o usufrutto di persone con disabilità ricoverate permanentemente in struttura in qualità di diretto interessato, tutore/curatore/amministratore di sostegno dell'interessato;

All. 4 - Fac-simile di domanda per richiedere l'esenzione totale dell'Imu per Ente non commerciale che svolge sull'immobile esclusivamente attività specifiche non commerciali;

All.5 - Fac-simile di domanda per richiedere l'esenzione dell'Imu per le Onlus rispetto alla parte dell'imposta spettante al Comune.

Per maggiori informazioni

Circolare del MInistero dell'Economia e delle Finanze del 26 gennaio 2009

Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 maggio 2012

15 giugno 2012