Con ordinanza del 4 aprile 2026, in sede cautelare, il Tribunale di Trapani si è pronunciato sul giudizio promosso ai sensi della legge n. 67/2006 sulle deliberazioni adottate dal Distretto socio-sanitario n. 50 con l’ASL Trapani e dal Comune di Trapani in materia di erogazione del servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione (ASACOM), riconoscendo che quanto stabilito in tali deliberazioni determina una forma di discriminazione collettiva. 

L’azione giudiziaria è promossa da Anffas Nazionale e Anffas Sicilia in qualità di enti legittimati ad agire ai sensi della medesima legge n. 67/06, con il determinante impulso di Anffas Trapani, che, sin dall’inizio dell’anno scolastico, ha raccolto le forti preoccupazioni delle famiglie del proprio territorio per quanto stabilito nelle deliberazioni e per le conseguenti ripercussioni nell’erogazione del servizio di assistenza. 

A settembre del 2025, infatti, il Comitato dei Sindaci, a fronte dell’aumento dei casi e nel dichiarato intento di garantire la sostenibilità del servizio, ha ritenuto di introdurre specifici criteri e limitazioni per l’assegnazione delle ore di assistenza, prevedendo, tra l’altro, il divieto di sovrapposizione tra ore di sostegno e assistenza e la fissazione di un limite massimo alle ore ASACOM, parametrato alla differenza tra tempo scuola e ore di sostegno, nonché limitando di fatto l’accesso al servizio ai soli alunni con disabilità riconosciuta ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992.

Questi profili, unitamente ad ulteriori criticità oggetto di censura, risultano accomunati dall’aver ricondotto impropriamente tali scelte anche allo strumento dell’accomodamento ragionevole, e dall’avere, di fatto, inciso su determinazioni riservate per legge alla valutazione del GLO (Gruppo di lavoro operativo del singolo alunno/a con disabilità).

La deliberazione del Comitato dei Sindaci è poi stata recepita a cascata dai Comuni del Distretto, tra cui Trapani ed Erice, incidendo effettivamente sull’attuazione dei PEI e determinando, di fatto, una effettiva riduzione delle ore di assistenza ASACOM su una vasta platea di alunni e alunne con disabilità.

 

Il Tribunale, soffermandosi su tali aspetti, ha rilevato che non è consentito che criteri generali si sostituiscano alle valutazioni individuali rimesse al GLO. Nel provvedimento si legge infatti che la normativa vigente “non prevede alcuna distinzione” tra alunni con art. 3, comma 1 e alunni con art. 3, comma 3 "ai fini dell’erogazione del servizio”, riservando “in via esclusiva al GLO" la quantificazione del fabbisogno, e che tale differenza di trattamento costituisce una “ulteriore inammissibile discriminazione”.  

“In altri termini”, afferma il Giudice, “i sopra esaminati criteri di erogazione del servizio stabiliti all’interno del D.S.S. 50 (e deliberati dai comuni di Trapani ed Erice), riverberandosi, in definitiva, in una contrazione (se non esclusione totale) del monte ore di assistenza Asacom rispetto alle previsioni di ciascun PEI degli alunni con disabilità del distretto, che, a causa di tali disposizioni, risultano indirettamente, e collettivamente, discriminati ...”

È stata quindi ordinata la cessazione delle condotte discriminatorie, con contestuale disapplicazione dei criteri stabiliti nelle delibere censurate, e il giudizio, patrocinato dagli Avv.ti Alessia Maria Gatto e Corinne Ceraolo Spurio, proseguirà ora nel merito.

"Questo provvedimento” dichiara il Presidente di Anffas Nazionale, Roberto Speziale, “rappresenta una pronuncia importante e ci conferma che il sistema di inclusione scolastica, disciplinato da un impianto normativo che pone al centro l’alunno e i suoi bisogni in un sistema governato dal PEI e dalle valutazioni del GLO, non può essere alterato nella sua struttura da decisioni assunte a livello locale per finalità che non possono trovare un fondamento nell’interesse degli alunni e delle alunne con disabilità. Quanto stabilito all’interno delle delibere oggetto del giudizio, oltre a determinare una violazione della normativa, ha inoltre generato, di fatto, una vera e propria forma di discriminazione. L’azione promossa da Anffas si colloca in questo quadro e rappresenta uno dei primi giudizi per discriminazione collettiva realizzati nell’ambito dell’Agenzia Nazionale contro ogni forma di discriminazione basata sulla disabilità intitolata alla Prof.ssa Maria Rita Saulle, volta al contrasto della discriminazione delle persone con disabilità e delle loro famiglie, con un focus sulle disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo”.

Anche Anffas Sicilia, con il Presidente Antonio Costanza, esprime apprezzamento per l’ordinanza emessa dal Tribunale di Trapani:Anffas Sicilia è impegnata da anni nel contrasto delle criticità legate al servizio ASACOM, che in diversi territori della regione si ripropongono ciclicamente, con ritardi nell’attivazione del servizio che spesso non viene avviato sin dal primo giorno di scuola. In questa vicenda, purtroppo, le difficoltà già segnalate dalle famiglie si sono intrecciate con scelte effettuate a monte che hanno inciso in modo esteso sulla quantificazione ed erogazione del servizio, determinando riduzioni o azzeramenti indiscriminati delle ore di assistenza del tutto inaccettabili perché non coerenti con i bisogni individuati nei PEI. Si tratta di dinamiche che entrano in evidente tensione con il percorso di riforma in atto, incentrato sul progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, richiedendo, pertanto un immediato cambio di prospettiva. Il giudizio proseguirà adesso nel merito, ma il quadro delineato è già molto significativo e richiama tutte le amministrazioni, a partire da quelle del territorio regionale, alla necessità di assicurare tempestività, continuità, e piena aderenza ai PEI nell’erogazione di tutti i sostegni ivi previsti.”

 

Sulla pronuncia interviene anche il Presidente di Anffas Trapani, Basilio Calabrese“Questo risultato restituisce fiducia alle famiglie riportando al centro l’alunno/a con i suoi diritti e i suoi effettivi bisogni. In questi mesi, abbiamo assistito all’impatto concreto di decisioni fondate su criteri meramente numerici, che finiscono per svuotare di contenuto quanto previsto nei PEI dei singoli alunni e alunne, traducendosi in meno opportunità e in percorsi che si interrompono o faticano a svilupparsi in modo adeguato. Anffas Trapani è rimasta al fianco delle famiglie, sostenendole anche rispetto alle singole azioni giudiziarie individuali che alcune di esse hanno deciso di avviare ad integrazione dell’azione collettiva promossa da Anffas Nazionale e Anffas Sicilia, e che hanno già consentito, in diversi casi, il ripristino delle ore di assistenza previste nei PEI. La portata dell’ordinanza va ben oltre il singolo Comune, perché incide sull’intero Distretto socio-sanitario n. 50. Il fatto che, a seguito dei giudizi individuali e collettivo, il Comune di Trapani sia intervenuto con atti di rettifica, estendendo il servizio anche agli alunni con disabilità ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge n. 104/1992, conferma la fondatezza delle illegittimità rilevate, pur restando necessario un pieno adeguamento ai principi affermati dall’autorità giudiziaria. In questa fase cautelare, e in attesa della decisione nel merito, quindi, tutti i comuni che hanno adottato atti fondati sui medesimi criteri sono chiamati a una immediata verifica e conseguente adeguamento, per evitare il protrarsi di condotte illegittime e discriminatorie”.

Il testo dell’ordinanza è consultabile qui.