Fonte www.fishets.it - FISH ETS* (Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con Disabilità e Famiglie) esprime profonda indignazione per quanto accaduto presso l’Aeroporto “Leonardo da Vinci” di Roma Fiumicino, dove gli atleti della Nazionale italiana di Powerchair Football non hanno potuto imbarcarsi su un volo della compagnia EasyJet, nonostante la Federazione Italiana Paralimpica Powerchair Sport (FIPPS) avesse richiesto e ottenuto, con largo anticipo, tutte le autorizzazioni necessarie al trasporto.
Qualora le circostanze finora emerse fossero confermate, ci troveremmo di fronte a un episodio di estrema gravità che impone un immediato accertamento delle responsabilità e una rigorosa verifica del rispetto della normativa nazionale ed europea poste a tutela dei diritti delle persone con disabilità.
“Se quanto ricostruito fino ad oggi dovesse trovare conferma, dichiara il presidente della FISH ETS, Vincenzo Falabella, saremmo di fronte a una grave compressione del diritto alla mobilità e dei principi di pari opportunità e di uguaglianza delle persone con disabilità. Non è accettabile che autorizzazioni regolarmente rilasciate vengano disattese, impedendo ad atleti che rappresentano l’Italia in una competizione internazionale di imbarcarsi. Un episodio di questo tipo, se confermato, non solo appare inaccettabile sotto il profilo giuridico e civile, ma evidenzia anche possibili criticità organizzative e procedurali che devono essere chiarite senza ambiguità.”
Il Regolamento (CE) n. 1107/2006 tutela in modo inequivocabile i diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo, vietando il rifiuto della prenotazione o dell’imbarco per ragioni connesse alla disabilità, salvo gli specifici e tassativi casi previsti dalla normativa europea.
L’accaduto richiama, inoltre, i principi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, che riconosce il diritto all’accessibilità, alla mobilità personale, alla non discriminazione, alla piena partecipazione e all’uguaglianza, impegnando gli Stati e tutti i soggetti coinvolti a rimuovere ogni barriera che ne ostacoli l’effettivo esercizio. La vicenda appare altresì incompatibile con i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana, che agli articoli 2 e 3 riconosce e garantisce i diritti inviolabili della persona e impone la rimozione degli ostacoli che limitano la libertà, l’uguaglianza e la piena partecipazione di tutti i cittadini alla vita del Paese, nonché con l’articolo 16, che tutela la libertà di circolazione.
“Episodi come questo, conclude Falabella, non possono essere liquidati come meri disservizi. Quando viene impedito l’esercizio di un diritto fondamentale, è lo Stato di diritto a essere chiamato in causa. La tutela dei diritti non può essere rimessa a valutazioni discrezionali o a prassi organizzative difformi dalla legge.”
*Cui Anffas aderisce











