La Corte di Cassazione, con la sentenza del 16 luglio 2026, ha ribadito che gli alunni con disabilità hanno diritto a frequentare la scuola per l’intero orario previsto per tutti.

La mancanza dell’insegnante di sostegno, eventuali difficoltà organizzative o la presenza di comportamenti complessi non possono giustificare un’uscita anticipata. Una riduzione dell’orario è ammissibile solo in casi eccezionali, per certificate esigenze di cura e salute dell’alunno e nel suo esclusivo interesse.

Imporre un orario ridotto limita le opportunità di apprendimento, socializzazione e partecipazione alla vita della classe, comprimendo il diritto all’istruzione e all’inclusione scolastica. Tale condotta costituisce una forma di discriminazione ai sensi della legge n. 67/2006.

Il commento completo alla sentenza è stato curato dall’Agenzia Nazionale Anffas contro ogni forma di discriminazione basata sulla disabilità “Prof.ssa Maria Rita Saulle”.

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