Sono disponibili tre nuove pillole informative dedicate all’inclusione dei minori con disabilità nei centri estivi, che chiariscono alcuni aspetti fondamentali relativi al diritto alla piena ed effettiva partecipazione: il minore non può essere escluso perché necessita di maggiori sostegni o della presenza di un educatore; l’orario di frequenza non può essere ridotto a causa di carenze organizzative o di personale; il costo dell’educatore non può essere automaticamente posto a carico della famiglia, qualora tale sostegno sia necessario per consentire la partecipazione del minore.
I Comuni e gli altri soggetti organizzatori sono tenuti a valutare i bisogni specifici del bambino e ad adottare le misure organizzative, i sostegni e gli eventuali accomodamenti ragionevoli necessari affinché possa prendere parte alle attività insieme agli altri bambini.
Esclusioni, limitazioni dell’orario o maggiori costi imposti alla famiglia potrebbero infatti determinare una disparità di trattamento e integrare una forma di discriminazione ai sensi della Legge n. 67/2006.
Ecco le nuove pillole:
678. L’orario di frequenza non può essere ridotto
a causa di carenze organizzative o di personale
679. Il costo dell’educatore non può essere
automaticamente posto a carico della famiglia











