Chi può accedere agli incentivi previsti dalla legge n. 68/1999? Sono disponibili anche per chi assume senza esservi obbligato? E quali condizioni devono essere rispettate nel tempo? Tre nuove pillole informative Anffas rispondono a queste domande.

La pillola n. 696 chiarisce che gli incentivi possono essere riconosciuti anche ai datori di lavoro privati non soggetti agli obblighi di assunzione della legge n. 68/1999, se assumono una persona con disabilità iscritta al collocamento mirato e ricorrono gli altri requisiti previsti.

La pillola n. 697 approfondisce gli incentivi per l’assunzione di persone con disabilità intellettiva o psichica. In presenza di una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, l’incentivo è pari al 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali. La durata dipende dal tipo di contratto.

La pillola n. 698 ricorda infine che il beneficio non si mantiene automaticamente dopo l’assunzione: il datore di lavoro deve continuare a rispettare le condizioni previste, tra cui la regolarità contributiva, le norme sulla sicurezza, i contratti collettivi applicabili e il requisito dell’incremento occupazionale netto, salve le eccezioni previste dalla normativa.