Sono le Regioni competenti a decidere sul dimensionamento delle scuole
La sentenza della Corte Costituzionale n. 147/2012 ha dichiarato illegittimo l'art. 19 comma 4 Legge n. 111/2011 che aveva stabilito che la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado fossero aggregate in Istituti Comprensivi e che gli stessi ottenessero l'autonomia solo quanto potessero contare almeno 1.000 alunni.
La Corte ha ritenuto che tale dimensionamento della rete scolastica non potesse essere attuato dallo Stato attraverso una propria legge, ma dalle Regioni perché:
1) la norma censurata non contiene una norma generale in materia di istruzione (che sola legittimerebbe la competenza legislativa esclusiva dello Stato), non rinvenendosi nella stessa disposizioni tali da ritenersi facenti parte della struttura portante del sistema dell'istruzione, ma solo una serie di regole di dettaglio;
2) la norma censurata non contiene neppure un principio fondamentale (da essere poi dettagliato dalla potestà legislativa concorrente delle Regioni), perché come già sopra detto nel caso di specie trattasi di norma di dettaglio e non di principi;
3) la norma censurata non contiene un livello essenziale delle prestazioni (che legittimerebbe la potestà legislativa dello Stato ex art. 117 comma II lett. m) Cost.), perché nel caso di specie non ci si preoccupa di imporre il raggiungimento di livelli qualitativamente minimi nel servizio di istruzione, ma si detta una norma già ben specifica.
Perciò toccherà alle Regioni, se non l'hanno ancora fatto, fare una legge regionale sul dimensionamento delle istituzioni scolastiche, anche in ottemperanza alle funzioni loro riservate ai sensi dell'art. 138 comma i Lett. b) del Dlgs. n. 112/1998 su "la programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità' di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione di cui alla lettera a)."
28 agosto 2012