lavoratoriSentenza della Sez. Lavoro n. 15269 del 12 settembre 2012

Fonte www.disablog.it - Importante sentenza (qui disponibile) della Corte di cassazione (Sez. Lavoro n. 15269 del 12 settembre 2012) in materia di licenziamento di lavoratori con disabilità. Per i giudici di piazza Cavour, in caso di aggravamento delle condizioni di salute, il lavoratore con disabilità può chiedere che venga accertata la compatibilità delle mansioni a lui affidate con il proprio stato di salute. Anche il datore di lavoro può chiedere che vengano accertate le condizioni di salute dell'impiegato con disabilità per verificare se, a causa delle sue minorazioni, possa continuare a essere utilizzato presso l'azienda.

La richiesta di accertamento e il periodo necessario per il suo compimento non costituiscono causa di sospensione del rapporto di lavoro: esso può essere risolto nel caso in cui, anche attuando i possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro, l'apposita commissione accerti la definitiva impossibilità di reinserire la persona con disabilità all'interno dell'azienda.

Il licenziamento della persona assunta in base alla normativa sul collocamento obbligatorio segue la generale disciplina normativa e contrattuale solo quando è motivato dalla comune ipotesi di giusta causa e giustificato motivo, mentre, quando è determinato dall'aggravamento dell'infermità che ha dato luogo al collocamento obbligatorio, è legittimo solo per la perdita totale della capacità lavorativa o la situazione di pericolo per la salute e l'incolumità degli altri lavoratori o per la sicurezza degli impianti.

21 settembre 2012