Illegittima la quota di compartecipazione dell'utente fissa ed unica del 50%
Fonte www.studiomarcellino.it - Il Tar
Sicilia, con due distinte sentenze riguardanti casi simili (ma non uguali), ha
dichiarato illegittimo il decreto dell'assessorato regionale sanità 24 Maggio
2010 (comunemente noto come Riorganizzazione della rete RSA) limitatamente ad
alcune parti dello stesso.
Si evidenzia l'illegittimità del decreto
regionale nella parte in cui, al punto 10 "Aspetti tariffari", in violazione
delle norme di legge richiamate in ricorso, determina la quota fissa ed unica
del 50% del costo ad esclusivo carico dell'utente , oltre che determinata
indipendentemente dalla situazione economica e dalla capacità contributiva del
singolo cittadino utente e senza nulla prevedersi con riguardo alla percentuale
dovuta dall'ente locale.
Risulta altresì illegittimo nella parte in cui,
al punto 10 "Aspetti tariffari", in violazione delle norme di legge richiamate
in ricorso, fa sottoscrivere all'assistito o al suo tutore "... la
dichiarazione di impegno alla corresponsione della quota parte della retta a
proprio carico".
Nonché, ancora, nella parte in cui al punto 10 "Aspetti
tariffari", in violazione delle norme di legge richiamate in ricorso,
statuisce "di rivalersi, nel caso in cui l'ospite non sia in grado di far
fronte alla quota di diaria a suo carico, nei confronti dei familiari tenuti
all'obbligo degli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile, secondo la
capacità contributiva".
Il suddetto giudizio a differenza di altri
(soprattutto del passato) non ha avuto ad oggetto la "modalità di computo della
quota di compartecipazione" (ISE familiare o personale), ma la legittimità
stessa della suddivisione della percentuale dei costi per il servizio offerto
tra settore sanitario e settore sociale (50%-50% ovvero 70%-30%, etc...). La
disciplina nazionale, infatti, prevede percentuali pre-stabilite tra settore
sanitario e settore sociale, "... fatta salva la compartecipazione da parte
dell'utente prevista dalla disciplina regionale e comunale".
Invece, in
Regione Sicilia, in assenza di quest'ultima disciplina che determini l'eventuale
compartecipazione da parte dell'utente, con decreto amministrativo, ha previsto
il 50% dei costi per il settore sanitario, ed il restante 50% interamente a
carico dell'utente (pari a circa 53 euro al giorno).
E' assai
interessante, infatti, il passo in cui il TAR sostiene che "....va rimarcato che
assorbente rispetto ad ogni altra questione è il dedotto (e già rilevato)
profilo di illegittimità relativo alla pretesa dell'Assessorato regionale della
Sanità di disciplinare non la propria quota, ma la quota di compartecipazione
comunale (in danno degli utenti): sicchè al di là del contenuto del potere
esercitato (comunque illegittimo, nei punti e per le ragioni indicate) è il
fatto stesso che il suo esercizio al di fuori dei limiti soggettivi posti dal
violato d.p.c.m. 14 febbraio 2001 a viziare irrimediabilmente i provvedimenti
impugnati".
A ciò si aggiunga che la sentenza risulta essere tra
le prime, per la Regione Sicilia, a fare espresso riferimento (anche in quanto
richiamato da parte ricorrente) alla Convenzione ONU sui diritti delle persone
con disabilità .
Il tema, oltre che attuale, risulta anche di
profondo interesse, in considerazione del fatto che su diversi territori
regionali si registrano svariate determinazioni ed interpretazioni delle
percentuali dovute dai diversi rami dell'amministrazione (sanità-sociale),
spesso a discapito della quota effettivamente dovuta a titolo di
compartecipazione da parte dell'utente (oltre che della sua modalità di computo
sulla base della capacità contributiva dello stesso).
Le due sentenze sono leggibili sul sito dello Studio Marcellino, cliccando qui
17 dicembre 2012