La sentenza individua una serie di punti fermi che le P.A. devono prendere in considerazione per la presa in carico globale delle persone con disabilità.
Approfondimento di Anffas Onlus
Venerdì scorso è stata depositata la sentenza del Tar Catanzaro n. 440/2013, con la quale si è posta fine alla lunga vicenda che aveva visto, nel corso degli ultimi due anni e mezzo, un Comune della Calabria dapprima negare ad una persona con disabilità la redazione di un progetto individuale per tutta una serie di motivazioni ritenute dal Tar oltremodo inconferenti e successivamente delegare alla Pua del Distretto Socio -Sanitaria dell'Azienda Sanitaria la redazione di un progetto, che si è altresì rilevato del tutto illegittimo e quindi censurato dal Tar stesso. Ma andiamo con ordine.
La vicenda.
Nel 2010, in occasione della Giornata Internazionale della disabilità del 3 dicembre, Anffas Onlus aveva lanciato una Campagna Nazionale di sensibilizzazione sull'attuazione della Legge n. 328/00, (legge quadro sul sistema dei servizi sociali), che, ad oltre dieci anni dalla sua emanazione era rimasta ancora inattuata in tante sue parti, soprattutto nelle modalità di presa in carico di una persona con disabilità, che prima di essere indirizzata ad uno specifico servizio pubblico ovvero di vedersi garantita una certa prestazione, dovrebbe avere un progetto individuale che rilevi le sue necessità e "metta in rete" gli interventi a suo favore.
Pertanto, Anffas Onlus aveva attivato una campagna di informazione sulle reali potenzialità del progetto individuale, oltre che sulle modalità di richiesta e di redazione dello stesso, dedicando anche apposita sezione del portale associativo.
In Calabria tale campagna era stata accolta di buon grado dalle Associazioni Locali, oltre che da molte famiglie con persone con disabilità, tanto da presentare nei vari Comuni di residenza innumerevoli richieste di redazione del progetto individuale. Tra queste vi era stata anche una, che però aveva visto l'immediato rigetto da parte del Comune.
Impugnato il rigetto davanti al Tar Catanzaro sia dalla diretta interessata che da Anffas Onlus ed Anffas Corigliano Calabro , il Comune sosteneva, mesi dopo, di aver finalmente reperito fondi attraverso una prossima ripartizione delle risorse per le persone non autosufficienti, indirettamente, quindi, confermando, ancora una volta, che, in assenza di tali risorse aggiuntive il progetto individuale non sarebbe stato redatto.
Seguiva ulteriore impugnazione da parte dei ricorrenti sopra ricordati volta a far censurare il mancato utilizzo delle risorse ordinarie, per esempio quelle ripartite dal Fondo Nazionale Politiche Sociali, oltre alla circostanza che il progetto individuale, prevedendo un coordinamento dei servizi, avrebbe determinato un miglioramento anche in termini di economicità ed efficacia rispetto a singoli e frammentari interventi pubblici a favore della interessata con disabilità.
Vista una prima apertura del Comune in questione, il Tar aveva anche inizialmente ritenuto di dar fiducia allo stesso, ma purtroppo nel corso dei mesi, poi, il Comune si era nuovamente sottratto alla sua responsabilità, indicando come competente per la redazione del progetto individuale la Pua del Distretto Socio Sanitario della Azienda Sanitaria Provinciale, che, incontrava la diretta interessata e procedeva solo alla stesura di una mera relazione su quel primo colloquio, ritenendo, per il sol fatto di aver individuato delle ipotesi di servizi da erogare (senza indicazione dell'intensità, della durata, ecc…) di aver così redatto il c.d. "progetto individuale" previsto dall'art. 14 Legge n. 328/00.
Ancora una volta, Anffas Onlus, Anffas Corigliano Calabro affianco alla persona direttamente interessata, promuovevano ulteriore gravame ed il Tar, chiudendo definitivamente il giudizio, si è pronunciato con la sentenza che si riporta integralmente sotto .
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Il Tar ha chiaramente ricordato che con la previsione del progetto individuale per la persona con disabilita', indicato sin dall'art. 14 della Legge n. 328/00, Il legislatore indica un modello di "presa in carico globale" della persona con disabilità, che, a differenza di quanto purtroppo hanno continuato fino ad oggi a fare gli Enti Locali, trascende la previsione di singole prestazioni da erogare ovvero il mero "smistamento" della persona con disabilità all'interno di una gamma di contenitori/servizi già precostituiti e non pensati e riparametrati sulle reali esigenze della singola persona.
Con il progetto individuale si ha quel approccio alla presa in carico della persona con disabilità che si avvale della metodologia del c.d. "lavoro in rete" che punta ad una visione in chiave unitaria dei bisogni della persona con disabilità e si propone l'obiettivo ulteriore di promuovere l'autorealizzazione della persona con disabilità ed il superamento di ogni condizione di esclusione sociale, anche in ossequio agli artt. 19 e 25, lettera e) della Convenzione per i Diritti Umani per la Persona Disabile del 2006 delle Nazioni Unite, ratificata con legge nazionale 3.3.2009 n. 18, al modello bio-psico-sociale dell'ICF ("International Classification of Functioning"), pubblicato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nel marzo 2002.
Il Progetto Globale di Presa in Carico costituisce il documento generale, cui devono coerentemente uniformarsi i diversi progetti e programmi specifici, i quali possono essere: a) il progetto riabilitativo di cui al D.M. 7.05.1998 "Linee-guida per le attività di riabilitazione"; b) il progetto di integrazione scolastica di cui agli art.12 e 13 della legge 14.02.1992 n. 104; c) il progetto di inserimento lavorativo mirato di cui all'art.2 e seguenti della Legge 12.03.1999 n. 68; d) il progetto di inserimento sociale che può avvalersi, per la sua realizzazione, dei programmi di cui alla Legge 21.05.1998 n. 162, dei centri socio-riabilitativi e della rete dei servizi socio¬sanitari di cui alla Legge 14.02.1992 n. 104, del sistema integrato previsto dalla Legge 8.11.2000 n. 328, delle disposizioni di cui all'allegato 1 C del DPCM 29.11.2001, nonché degli emolumenti economici di cui all'art 24 Legge 8.11.2000 n. 328.
Il Progetto Globale Individuale deve altresì affrontare eventuali problemi relativi alla mobilità e al superamento delle barriere architettoniche e senso-percettive di cui al DPR 503/96. Il procedimento va avviato mediante istanza dell'utente o del suo rappresentante per ottenere il "Progetto individuale per la persona disabile all'Ente Locale, che, d'intesa con la ASL, potrà anche coinvolgere altre istituzioni competenti, individuando, magari, sia il luogo fisico di raccordo e di riferimento, che può essere il Distretto Sanitario, sia lo strumento di raccordo, che può essere un Dossier Unico.
E' logico quindi che l'ente Locale, Comune o Ambito possa organizzarsi e strutturarsi in maniera differente per rispondere al meglio al compito cui si è chiamati, ma questo non può andare a detrimento del cittadino che, proprio nell'Ente Locale, trova il suo punto di riferimento pubblico più vicino. (Del resto, per l'individuazione dei punti amministrativi di presentazione della domanda, Anffas, al tempo della citata Campagna Nazionale, aveva fatto una ricognizione completa della legislazione e prassi amministrativa di ciascuna Regione).
Viola l'art. 14 legge n. 328/2000 il Comune che non si attivi tempestivamente per concludere il procedimento, dapprima anche indicando il proprio difetto di competenza senza neanche avviare il sub procedimento per l'intesa con l'azienda sanitaria competente e poi indicando ostacoli finanziari, con il risultato di non agevolare la richiedente ai fini dell'accesso alle prestazioni e servizi di cui ha necessità. Il Comune, infatti, dovrebbe proprio partire dall'individuazione delle esigenze delle persone con disabilità, rilevate dal corretta stesura dei progetti individuali per meglio allocare le proprie risorse.
Qui disponibile la sentenza integrale
16 aprile 2013