Fonte www.disabili.com - Si stima che nel nostro paese solo il 16% dei cittadini con disabilità abbia un lavoro. Questo significa che il 74% delle persone con disabilità non ha una occupazione, per circa 700 mila persone iscritte alle liste di collocamento obbligatorio. Non manca anche la tirata d'orecchi che l'Europa ha fatto all'Italia su questo fronte, dove abbiamo ricevuto la bocciatura della Corte di Giustizia UE, la quale ritiene insufficienti gli strumenti messi in campo dal nostro paese per favorire l'occupazione delle persone con disabilità, come realizzazione dei diritti di uguaglianza e integrazione.

Premesso che la situazione e la congiuntura economica senz'altro non aiutano, con un panorama desolante per tutti, è importante che le aziende sappiano che è tra i loro doveri quello di assumere persone appartenenti alle categorie protette, come pure che sono previsti sgravi e agevolazioni. Ci sembra quindi utile ricordare quali sono questi obblighi e questi diritti, attingendo anche ai contenuti di una utile guida che abbiamo trovato sul web: Categorie protette- un grande potenziale pubblicata da Page Personnel.

OBBLIGHI DELLE AZIENDE - La legge 68/99 stabilisce che le aziende con più di 15 dipendenti debbano assumere almeno un lavoratore appartennete alle categorie protette. La normativa prevede un crescendo di queste assunzioni, con l'aumentare dei dipendenti. Da 15 a 35 dipendenti prevede l'assunzione di una persona disabile, dai 36 ai 50 di due, da 51 a 150 in una percentuale del 7% più uno ecc. E' quindi fondamentale, per l'azienda, capire quante persone con disabilità sia tenuto ad assumere. Per farlo, va calcolata la percentuale, tenendo conto che nel computo vanno inseriti tutti lavoratori assunti con vincolo di subordinazione (compresi quelli con contratto a tempo determinato fino a 9 mesi). Ci sono alcune eccezioni, come i lavoratori tramite cooperative, i dirigenti, ecc.

INCENTIVI PER LE AZIENDE - Assumendo un lavoratore appartenete alle categorie protette, oltre a inserire nel suo organico una risorsa produttiva, l'azienda ha diritto di accedere ad alcune agevolazioni previste dalla legge (art. 13 legge 68/99). Tra queste c'è la fiscalizzazione dei contributi previdenziali e assistenziali per l'assunzione di lavoratori con disabilità con ridotta capacità lavorativa superiore al 79% fino a un massimo di 8 anni; stesso dicasi per l'assunzione di lavoratori con handicap intellettivo e psichico indipendentemente dalla percentuale di invalidità. Abbassandosi la percentuale di capacità lavorativa tra il 67 e 79%, la fiscalizzazione arriva al 50% per un massimo di 5 anni. Va ricordato inoltre che, nel caso in cui l'azienda debba sostenere costi per facilitare l'inserimento lavorativo o il lavoro stesso della persona disabile (con invalidità superiore al 50%), è previsto un rimborso parziale forfetario. Può trattarsi di interventi per eliminare le barriere architettoniche, ma anche per l'acquisto di tecnologie per facilitare il telelavoro del soggetto.

SANZIONI - Per le aziende che non rispettano l'obbligo di assunzione di lavoratori con disabilità sono previste delle sanzioni di tipo amministrativo, stabilite dalle direzioni provinciali del lavoro. Le sanzioni constano di:

- 635,11 Euro (maggiorati di Euro 30,76 per ogni giorno di ritardo) in caso di ritardo nell'inviare il prospetto informativo che riporta il numero di lavoratori totali e i nominativi di quanti appartenenti alle categorie protette (ricordiamo che il prospetto va inviato entro il 31 gennaio di ogni anno, ndr).

- Euro 62,77 al giorno per ogni lavoratore non occupato, a partire dal 61 esimo giorno dall'obbligo di assunzione, in caso di mancato adeguamento alla norma.

CHI HA DIRITTO AL COLLOCAMENTO MIRATO - I soggetti che possono essere iscritti alle categorie protette, indi accedere al collocamento mirato, devono essere in possesso di una certificazione che attesti e descriva le capacità residue al lavoro (la riduzione della capacità lavorativa deve essere almeno del 45%). L'attestazione viene rilasciata dalla commissione per l'accertamento delle capacità lavorative residue operante in tutte le ASL, ai sensi della Legge 68/1999. Hanno altresì diritto le persone invalide del lavoro con grado di invalidità superiore al 33%; persone non vedenti, persone non udenti; invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio, vedove, orfani, profughi ed equiparati ad orfani, nonché i soggetti individuati dalla legge 407 del 1998 (vittime del terrorismo e della criminalità organizzata).

Per approfondire

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2 settembre 2013