Fonte www.superando.it - Nei giorni scorsi «Superando.it» ha riferito la notizia riguardante l'Interpellanza Urgente (2/00183), presentata il 7 agosto scorso alla Camera, da un folto gruppo di Deputati (primo firmatario Antonino Moscatt), riguardante il cosiddetto "contributo unificato" di 650 euro, richiesto alle famiglie che intendano ricorrere alla Giustizia Amministrativa (TAR), per far valere il diritto alle giuste ore di sostegno, per i loro figli con disabilità.
Esaminando il testo dell'Interpellanza, vi si legge tra l'altro che «il segretariato generale della giustizia amministrativa, adeguandosi alle disposizioni impartitegli dall'Agenzia delle entrate con propria circolare, ha invitato segreteria dei tribunali amministrativi regionali a pretendere, nel caso di proposizione di tali ricorsi, un contributo unificato di ben 650 euro». Ebbene, scritto così, sembra che il contributo unificato – che è una tassa dovuta al momento in cui viene depositata una causa alla cancelleria del tribunale, come si dice "iscritta al ruolo" – sia stato aumentato vertiginosamente, giusto l'"altro ieri", e la diretta conseguenza – sempre citando dall'Interpellanza – è che ciò renderebbe «certamente assai più difficile per i genitori di persone disabili rivolgersi agli organi di giustizia giacché nell'attuale momento di profonda crisi economica risulta notevolmente gravoso affrontare, per avviare il contenzioso, un costo di ben 650 euro per il contributo unificato» .
Si tratta di «una cifra davvero consistente, specie per le famiglie di soggetti con disabilità, che già vivono situazioni di particolare difficoltà economico sociale legate alla disabilità».
Qualche chiarimento ci sembra quanto meno necessario e andiamo per ordine.
Il contributo unificato pari a 600 euro è stato stabilito sì da una Circolare (Istruzioni sull'applicazione della disciplina in materia di contributo unificato nel processo amministrativo), ma era già di 500 euro ed è stato aumentato solo (si fa per dire) di 100 euro. Quella Circolare porta la data del 18 ottobre 2011 e in essa si legge anche, al punto E.9 (Ricorsi proposti dai genitori di alunni diversamente abili per ottenere un insegnante di sostegno), il motivo per cui il contributo unificato non può essere eliminato: «I ricorsi suddetti sono soggetti al pagamento del contributo unificato nella misura ordinaria, atteso che non è rinvenibile alcuna norma nell'ordinamento che consenta di tenerli esenti da imposizione tributaria. In particolare, non può applicarsi la norma contenuta nell'art. 10, comma 2, del T.U. n. 115 del 2002, che esenta tutte le controversie "comunque riguardanti la prole", in quanto essa riguarda i soli rapporti concernenti situazioni giuridiche soggettive che hanno origine e si esauriscono nell'ambito della famiglia e del rapporto relazionale potestà genitoriale-figli, azionabili dinanzi al giudice ordinario. Analogamente, una norma di esenzione non può rinvenirsi neppure nell'articolo unico della legge 2 aprile 1958 n. 319, che esenta da ogni tipo di imposizione fiscale le controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, come individuate dall'art. 442 del codice di procedura civile, mentre nella specie si verte nella materia del diritto all'istruzione, come emerge sia dalla normativa primaria (art. 12 della legge 5 febbraio 1992 n. 104), sia dalla giurisprudenza costituzionale (Corte cost., sent. 26 febbraio 2010 n. 80)».
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*Presidente Genitori Tosti in Tutti i Posti ONLUS.
3 settembre 2013