Fonte www.grusol.it - Il Consiglio di Stato con la sentenza n° 3950 del 23 luglio 2013 ha rigettato l'appello proposto dalla Provincia di Milano contro la sentenza del TAR Lombardia che la condanna ad assicurare agli alunni con disabilità frequentanti le scuole superiori gli assistenti per l'autonomia e la comunicazione di cui all'art. 13 comma 3 della L. n° 104/92. Il CdS ha interpretato in tal senso il termine "supporto organizzativo" all'integrazione scolastica sancito nell'art. 139 del D. Lvo. N° 112/98.
Per far ciò il CdS ha effettuato un'ampia analisi dell'Art. 3 comma 2 della Costituzione, della sentenza n° 80/10 della Corte Costituzionale, della L. n° 104/92 in particolare gli artt. 12 e 13, dell'apposita L. R. Lombardia n° 19/07, della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disa bilità ratificata dalla L. n°18/09, nonché della giurisprudenza dei TAR e dello stesso CdS.
La provincia di Milano sosteneva che nel concetto di "supporto organizzativo" a carico della Provincia dovesse rientrare solo il trasporto, mentre la nomina di assistenti rientrava tra le figure professionali di assistenza sociale a carico dei comuni. Il CdS invece, incentrando il ragionamento sulla circostanza che l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione è un servizio che deve essere indicato nel PEI diventa un servizio funzionale all'istruzione in quanto il PEI è proprio il progetto finalizzato all'integrazione scolastica.
Si legga infatti: "Del resto che la misura in questione sia attinente piuttosto all'istruzione scolastica che ai più generali servizi sociali e alle persone è comprovato anche dalla inequivoca circostanza che essa trova fondamento e giustificazione nel Piano Educativo Individualizzato, predisposto per il singolo alunno - OMISSIS - da parte dell'istituzione scolastica frequentata ed oggetto di continua verifica ed aggiornamento in relazione alle specifiche esigenze dell'alunno stesso."
Non trova alcun fondamento normativo, né alcun ragionevole riscontro fattuale, l'interpretazione riduttiva della lett. c), del comma 1, del più volte citato articolo 139 del D. Lvo. n° 112/98, prospettata dall'amministrazione provinciale, secondo cui " i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio consisterebbero esclusivamente nel servizio di trasporto, dall'abitazione all'istituto scolastico e viceversa, degli alunni e degli studenti con disabilità."
OSSERVAZIONI
È interessante notare come il CdS sia stato esplicito sul problema che per lunghi anni ha contrapposto le Province ai comuni a tutto danno degli alluni con disabilità. Questa sentenza consolida l'orientamento giurisprudenziale degli ultimi anni, sollevando le famiglie dalla necessità di doversi continuamente rivolgere ai TAR per avere chiarezza sul punto. Un'eventuale ulteriore diniego della propria competenza da parte delle Province integrerebbe gli estremi di una lite temeraria per cui la condanna non solo alle spese, ma anche al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali sarebbe del tutto inevitabile.
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15 ottobre 2013