Fonte www.disabili.com - Il passaggio da un grado scolastico all'altro è per gli allievi un momento importante e delicato, che comporta la necessità di numerose attenzioni da parte dei docenti. Le istituzioni scolastiche attivano perciò diverse iniziative di raccordo, con al centro la continuità verticale ed il confronto tra i docenti dei diversi gradi, nella formazione delle classi, nel passaggio delle informazioni o nelle misure di attenzione educative necessarie per i singoli allievi.

Naturalmente, tale esigenza si mostra particolarmente evidente nel passaggio di grado scolastico degli allievi con disabilità. A tal proposito, la L. 104/92 prevede forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore, proprio al fine di garantire la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola.

In merito alle modalità operative di tale raccordo, si richiama, per la scuola dell'obbligo, al C.M.1/88 . L'alunno con disabilità, si legge in essa, necessita più di ogni altro di una particolare attenzione educativa volta a realizzare un progetto individualizzato unitario che, pur nella differenziazione dei tre ordini di scuola - materna, elementare e media - consenta un'esperienza scolastica di ampio respiro, priva di fratture e sempre coerente con gli individuali bisogni educativi e ritmi di apprendimento.

Per tale ragione, occorre individuare criteri e metodi che sul piano operativo agevolino il passaggio da un ordine di scuola a quello successivo.

MODALITA' OPERATIVE DI RACCORDO PREVISTE DALLA CIRCOLARE

Sono previsti, in primo luogo, nel periodo immediatamente successivo alle preiscrizioni, incontri tra i capi d'istituto e tra gli insegnanti della sezione o della classe frequentata e quelli del grado successivo, gli operatori dei servizi socio-sanitari e i genitori, per un primo esame della situazione ambientale nella quale il bambino dovrà inserirsi e per una prima valutazione di eventuali difficoltà riferite all'integrazione.

Al termine dell'anno scolastico occorrerà trasmettere alla scuola di destinazione la documentazione e le notizie riguardanti l'integrazione dell'allievo. La circolare prevede poi che all'inizio dell'anno scolastico vi sia un incontro tra i capi d'istituto e gli insegnanti che lasciano e accolgono l'alunno, finalizzato alla comunicazione di informazioni analitiche utili per la formulazione del nuovo piano educativo individualizzato.

Un'ulteriore possibile forma di raccordo può essere costituita dalla partecipazione, a titolo consultivo, del docente di sostegno della scuola di provenienza alla programmazione del nuovo piano educativo individualizzato.

Molto importante è anche l'ultimo punto, nel quale si prevede che, nel caso in cui il primo ambientamento nella nuova istituzione scolastica e il passaggio a nuove figure di riferimento costituiscano per l'alunno difficoltà tali da compromettere i risultati già raggiunti, potranno eccezionalmente essere sperimentati, previa autorizzazione del Provveditore agli Studi (oggi Ufficio Scolastico Territoriale) e limitatamente ai primi 2-3 mesi di frequenza del nuovo corso scolastico, interventi rivolti all'alunno da parte dell'insegnante di sostegno che lo ha seguito nel precedente ordine di scuola.

Molto importante è anche la C.M. 262/1988 che estende l'applicabilità di ciò anche alle Scuole Secondarie Superiori.

Infine, in base all'art. 40, co 3, della L. 449/97 e, quindi, all'art. 43 del D.M. 331/98, possono essere consentiti solo progetti sperimentali di continuità educativa stabile tra diversi ordini. Il personale coinvolto, infatti, è inserito in diverse graduatorie e la presenza fissa del precedente docente altererebbe le dotazioni organiche dei diversi gradi.

Le possibilità di una serena integrazione nelle classi iniziali dell'ordine scolastico superiore, dunque, ci sono e possono garantire fasi di accompagnamento costruttive ed inclusive.

7 febbraio 2014