Fonte www.nonprofitonline.it - Le associazioni tenute alla compilazione del Modello EAS che nel corso del 2013 hanno registrato la variazione di alcuni dati inseriti nel modello (es. sono cambiati i consiglieri), sono tenute a presentarlo nuovamente entro il 31 marzo 2014 indicando le variazioni intervenute.
In questo caso il Modello EAS dovrà essere compilato in ogni sua parte e presentato esclusivamente in via telematica avvalendosi di un intermediario abilitato come un commercialista o direttamente da parte dell'associazione se ha accesso ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.
Non è necessario inviare nuovamente l'EAS qualora le modifiche riguardino esclusivamente i seguenti dati:
- ammontare dei contributi pubblici ricevuti (dichiarazione n. 31);
- ammontare delle erogazioni liberali ricevute (dichiarazione n. 30);
- numero dei soci e/o associati dell'ente associativo (dichiarazione n. 24);
- ammontare delle entrate (dichiarazione n.23);
- costo sostenuto per messaggi pubblicitari (dichiarazione n.21);
- il solo ammontare dei proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità percepiti occasionalmente o abitualmente (ultima parte della dichiarazione n.20);
- numero e giorni per l'organizzazione di manifestazioni di raccolta fondi (dichiarazione n.33);
- nominativo del rappresentante legale, denominazione e sede legale.
Vi ricordiamo che sono esonerate dall'invio del modello EAS le seguenti associazioni:
- le associazioni di volontariato regolarmente iscritte ai registri del volontariato di cui alla legge 266/91 che svolgono solo attività istituzionali oppure che, svolgendo attività commerciali e produttive, realizzano solo quelle marginali individuate dal Decreto Ministro delle Finanze del 25 maggio 1995;
- le associazioni pro-loco che hanno optato per il regime previsto dalla legge 398/91. La circolare 12/2009 chiarisce che le associazioni pro-loco che non hanno optato per la legge 398/91, oppure che hanno superato il limite dei ricavi commerciali di euro 250.000 annuali, sono tenute a compilare ed inviare il modello;
- le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) in possesso dell'iscrizione al Registro Telematico delle Associazioni Sportive rilasciato dal Coni con certificato in corso di validità e non svolgenti attività commerciale, né decommercializzata; -
le associazioni ONLUS di opzione, cioè quelle che hanno ottenuto la qualifica di Onlus attraverso l'iter di cui al DM 266/03 e la presentazione dell'istanza alla Direzione Regionale delle Entrate;
- le associazioni non governative (ONG) riconosciute idonee ex L 49/87.
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11 marzo 2014