Il 26 luglio scorso abbiamo celebrato l'entrata in vigore del regolamento CE 1107/06 della Commissione Europea contenente le disposizioni a tutela dei diritti delle persone con disabilità ed a mobilità ridotta nel trasporto aereo. Uno strumento, questo, che mira ad eliminare qualsiasi forma di discriminazione (diretta e indiretta) rimuovendo gli ostacoli all'accessibilità degli aeroporti e degli aeromobili per le persone che necessitano di assistenza. Ora la Commissione guarda con attenzione agli altri mezzi di trasporto, sul principio che non si può e non si deve discriminare in base al mezzo prescelto.
Ma andiamo con ordine. Quattro dei 18 articoli del Regolamento
CE 1107/06 sono entrati in vigore già dal Luglio 2006 , nello specifico
gli articoli 3. Divieto di rifiutare il trasporto, 4. Deroghe, le condizioni
speciali e le informazioni, 14. Organismo di applicazione e suoi compiti e 16.
Sanzioni. I restanti, invece, anno trovato piena attuazione a partire dal
luglio 2008 , di fatto impedendo alle compagnie aeree di rifiutare
l'imbarco sulla base della disabilità.
Il Regolamento va ora applicato e
monitorato e per l'Italia, l'ente preposto a questo è l' ENAC (Ente
Nazionale per l'Aviazione Civile), che ha dedicato una pagina
del proprio portale a questo tema. Lo stesso ente già dallo scorso anno
ha organizzato degli incontri di ricognizione e confronto con operatori del
trasporto aereo ma soprattutto con le associazioni di persone con disabilità
(tra cui la FISH) che, come espresso nel Regolamento, devono essere consultate
per stabilire standard di qualità dei servizi che le compagnie aeree, gli
aeroporti e le compagnie esterne che si occupano dei servizi sono obbligate a
fornire. A questo proposito precisiamo che la standardizzazione su tutto il
territorio comunitario è assicurata dall'affidamento del management dei servizi
al gestore aeroportuale e non più ai vettori.
In una conferenza stampa del
17 luglio 2008 presso l'aeroporto di Fiumicino, occasione per presentare
ufficialmente il Regolamento (se ne legga un resoconto
cliccando qui), il Direttore Generale dell'ENAC ha dichiarato di voler
puntare su " sanzioni e migliori comportamenti da tutti " per far si che
siano offerti i migliori servizi per tutti e che si incrementi la platea dei
fruitori.
I migliori comportamenti nascono necessariamente dalla
"conoscenza", ed a questo proposito il Regolamento è molto chiaro.
All'articolo 11 (Formazione), infatti, prevede che tutto il personale dei
vettori aerei e dei gestori aeroportuali, compreso il personale alle dipendenze
di un subappaltatore, che fornisce assistenza diretta sia in grado di soddisfare
le necessità dei passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta, fornendo "una
formazione incentrata sulla disabilità e sull'uguaglianza nei confronti della
disabilità a tutto il personale che lavora in aeroporto a diretto contatto dei
viaggiatori", prevedendo anche corsi di aggiornamento.
L'ente parla però
anche di sanzioni che, pur riconoscendo una limitata efficacia, se ben applicati
ma soprattutto associati ad una formazione, verrebbero principalmente applicati
alle deliberate negligenze piuttosto che ad un disservizio. Un esempio: le
sanzioni vanno dai 20.000 ai 100.000 euro - da applicare al vettore - in caso di
negato imbarco; dai 10.000 ai 50.000 euro, in caso di mancata offerta di
rimborso di un volo alternativo, qualora non sia possibile l'imbarco per motivi
di sicurezza; dai 5.000 ai 25.000 euro se il vettore viene meno all'obbligo di
informazione; infine, al gestore aeroportuale o al vettore che non offriranno
l'assistenza prevista dal Regolamento, sarà applicata una sanzione da 10.000 a
50.000 euro.
Nella circolare
attuativa del Regolamento emanata dall'ENAC , si precisa, però, che
"le modalità procedurali per lo svolgimento del procedimento di accertamento
delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni sono oggetto di una circolare
distinta" e che, precisano, verrà emanata successivamente al provvedimento del
governo sulla disciplina sanzionatoria. A questo proposito, il Consiglio dei
Ministri ha approvato preliminarmente tale provvedimento che ora passa alle
Camere per un (rapido, speriamo) licenziamento dello stesso.
Nel frattempo,
tutti coloro che si vedono negare l'imbarco senza l'adduzione di motivazioni di
sicurezza (a discrezione del pilota dell'aereo), possono e devono inviare i
reclami alla struttura Carta dei Diritti ENAC (recapiti di seguito).
Permane, però, un dubbio circa il certificato medico (o il nulla
osta) che le persone che richiedono assistenza sono chiamate a fornire
(alcuni esempi di moduli: Alitalia, AirOne).
Riassumendo: il passeggero è tenuto a segnalare la propria disabilità e specificare se necessita di assistenza mentre la compagnia deve verificare l'adeguatezza del vettore scelto e la disponibilità di posti riservati. Nel frattempo il passeggero deve fornire un modulo sanitario contenente informazioni strettamente personali quali diagnosi della malattia, se infettiva o trasmissibile e trattamenti somministrati. Il medico deve dichiarare che il passeggero è fisicamente idoneo a intraprendere il viaggio aereo, che non è contagioso, né affetto da malattie che possano causare disagio o disturbo agli altri passeggeri. Il conferimento dei dati è obbligatorio per potersi imbarcare e questi potranno essere comunicati a società terze, anche con sede fuori dalla UE. Aggiungiamo anche che l'accompagnatore non è titolare di gratuità o tariffe agevolate quindi il viaggiatore è costretto all'acquisto di 2 biglietti e che eventuali danni arrecati alle attrezzature come le sedie a rotelle non sono rimborsabili. Quanto tutto ciò sia compatibile con il nuovo Regolamento Europeo resta ancora da chiarire.
In tutto questo, la Commissione Europea ha recentemente
espresso l'intenzione di estendere questi principi anche ai mezzi di
trasporto stradali e marittimi che, ad oggi, non assicurano un'assistenza
costante e gratuita ai passeggeri. Restiamo in attesa di poter annunciare la
buona notizia.
Recapiti per l'invio di reclami
Per posta: Carta dei Diritti ENAC - Viale del Castro Pretorio
118, 00185 Roma
Via Fax: 06 44596493
Via e-mail: diritti.passeggeri.disabili@enac.rupa.it