Fonte www.vita.it - In data 19 maggio 2014 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale serie generale n.78 la L. 78 del 16 maggio 2014 che, convertendo il D.L.34/2014, ha apportato modifiche alla norma originaria chiamata Jobs Act.

Contratto a tempo determinato (art.1)

La prima novità è data dal prolungamento della durata di questa formula contrattuale, compreso il contratto di somministrazione, da 12 a 36 mesi per i contratti per i quali viene ribadita la non necessità di indicare la causale per la sua stipula. Il numero massimo di proroghe per un contratto a tempo determinato passano da un massimo di 8 volte previsto dal D.L.34/2014 a 5, entro il limite temporale di 36 mesi, purchè le proroghe si riferiscano alla identica attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato. Rimane confermata l'obbligo per l'azienda di non superare assunzioni a tempo determinato oltre il 20% dell'organico complessivo e per le aziende che in organico hanno non più di 5 dipendenti è sempre possibile assumere una persona con un contratto a tempo determinato. Questa decisione è stata presa per venire incontro alle piccole realtà, come ad esempio ODV e coop. Sociali.

Esiste l'obbligo per il datore di lavoro di fornire al lavoratore, entro 5 giorni lavorativi dall'inizio della prestazione copia dell'atto scritto del contratto. La norma lascia comunque inalterata qualunque indicazione provenga dalla contrattazione collettiva per il numero dei contratti a tempo determinato. Importante novità è quella relativa alla prosecuzione del rapporto di lavoro dopo il superamento del termine prefissato o successivamente prorogato. Il datore di lavoro dovrà pagare una maggiorazione della retribuzione del:

- 20% per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non risulti superiore ad uno;

- 50% per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale risulti superiore ad uno. Il datore che alla data di entrata in vigore del D.L.34/2014 ha superato tali limiti percentuali dovrà rientrare entro il 31 dicembre 2014, tranne che un contratto collettivo applicabile al datore non preveda un limite percentuale o un termine più favorevole.

Nel caso in cui il datore non dovesse adeguarsi, non potrà più assumere a tempo determinato fino a quando non regolarizza la propria posizione Dalla conversione in legge esce rafforzato il diritto di precedenza ad essere assunte da parte di donne in congedo di maternità per assunzioni a tempo indeterminato che il datore di lavoro intende effettuare nei 12 mesi successivi per personale da impiegare con le stesse mansioni oggetto del contratto a termine.

Contratto di apprendistato

La forma scritta è stata prevista per il contratto e il periodo di prova, e reintrodotta per il piano formativo individuale considerando moduli e formulari che verranno stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali. L'obbligo di stabilizzazione degli apprendisti scende dal 30% previsto dal decreto legge n.34/2014 al 20% previsto dalla legge di conversione. È stato previsto che spetta alle singole regioni dover comunicare al datore di lavoro pubblico l'offerta formativa pubblica, entro quarantacinque giorni dalla data in cui è avvenuta la comunicazione della avvenuta assunzione. È stato anche previsto che nelle regioni e nelle province autonome di Trento e Bolzano che abbiano previsto un sistema di alternanza scuola lavoro, i CCNL stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, dovranno prevedere modalità specifiche di utilizzo dei contratti di apprendistato per lo svolgimento di attività stagionali.

Il lavoratore che viene assunto con un contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale non percepirà più la retribuzione piena dovuta durante il periodo formativo, ma per la parte riferita alle ore di formazione la retribuzione dell'apprendista dovrà essere pari al 35% della retribuzione prevista dal contratto.

D onne che intendono rientrare nel mondo del lavoro

Le donne che intendono rientrare nel mondo del lavoro, possono provare il loro stato disoccupazionale non più solo nel Centro per l'impiego dove si trova il proprio domicilio, ma in qualunque Centro per l'impiego italiano.

Semplificazione del Durc

È prevista l'emanazione, entro 60 giorni dal 21 marzo 2014, di un Decreto Interministeriale (lavoro e finanze) per la semplificazione del Durc (Documento unitario regolarità contributiva). In pratica dalla data di entrata in vigore del decreto interministeriale sarà possibile visualizzare telematicamente la regolarità dell'azienda nei confronti dell'Inps, dell'Inail e della cassa Edile. L'esito di questa interrogazione sostituirà di fatto l'attuale Durc.

Contratti di solidarietà

Questo articolo prevede l'emanazione di un decreto interministeriale (Lavoro e Finanze) con cui dovranno essere definiti i criteri per individuare i datori di lavoro che potranno beneficiare della riduzione contributiva per i lavoratori interessati dai contratti di solidarietà.

04 giugno 2014