Fonte www.edscuola.eu - Nei giorni scorsi con la sentenza n. 10821 la Corte di Cassazione a sezione unite ha rigettato il ricorso con cui una scuola paritaria chiedeva allo Stato il rimborso di due anni di stipendio per un insegnante di sostegno assunto.

Questione chiusa? Non ci sembra. Secondo Salvatore Nocera, vicepresidente della Fish* (Federazione italiana superamento handicap), interpellato dall'agenzia Redattore Sociale, il no della Cassazione costituisce una novità perchè "fino ad oggi alcune decisioni di giudici di merito si erano pronunciate positivamente circa l'obbligo gravante sullo Stato di fornire il corrispettivo per i docenti per il sostegno alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità. Le precedenti decisioni di merito ritenevano che lo Stato dovesse rimborsare le spese per i docenti per il sostegno poichè, in base all'art 33 comma 4 della Costituzione, lo Stato deve assicurare alle scuole paritarie ed ai loro allievi trattamento eguale alle scuole statali ed ai loro studenti. Ne conseguiva che, dal momento che lo Stato paga il sostegno agli alunni delle scuole statali, avrebbe dovuto pagarlo anche agli studenti delle scuole paritarie; anzi ove ciò non avvenisse, vi sarebbe discriminazione tra alunni con disabilità delle scuole paritarie (che dovrebbero pagarsi il docente per il sostegno) e quelli con disabilità delle scuole statali (i quali invece hanno il sostegno pagato dallo Stato)".

Ma con la citata sentenza la Cassazione, osserva Nocera, "poggia la propria decisione non sul comma 4, ma sul comma 3, secondo il quale le scuole private sono libere di aprire scuole, purchè lo facciano ‘senza oneri per lo Stato'. Argomenta la Corte che, in base all'art 1 comma 4 l.n. 62/2000 sulla parità scolastica, le scuole paritarie quando chiedono ed accettano la parità scolastica assumono, come condizione pregiudiziale, l'obbligo di accogliere alunni con disabilità. Pertanto, esse sono consapevoli che tutte le spese di inclusione di tali alunni debbano essere a loro carico, come loro costi di gestione".

Ci sarebbe dunque una contraddizione tra i due commi dell'art. 33 e le scuole paritarie "potrebbero invocare la violazione dell'art 33 comma 4 della Costituzione". E' vero che la decisione della Cassazione è ormai passata in giudicato, "ma non è detto – argomenta Nocera – che essa non possa essere sollevata in altra eventuale causa, dal momento che le decisioni della Cassazione valgono solo per la causa trattata e hanno solo valore di precedente giurisprudenziale per il futuro".

E dunque, conclude, "sarà interessante vedere come, in tal caso, verrà risolto il conflitto apparente tra i commi 3 e 4 dell'art 33 della Costituzione, specie alla luce dei finanziamenti fin qui legalmente erogati dallo Stato alle scuole paritarie, anche proprio per l'inclusione degli alunni con disabilità".

La questione è delicata e rischia di riaprire, a partire dalla tematica dell'inclusione degli alunni con disabilità, lo storico dibattito sul finanziamento del sistema scolastico.

*Cui Anffas Onlus aderisce

24 giugno 2014