Fonte www.studiolegalemarcellino.it - Con riguardo all'Assistenza per l'autonomia e la comunicazione una sentenza afferma che: "da quanto precede si evince anche che il servizio in parola non rientra nel sistema integrato di interventi e servizi sociali (per i quali l'art. 6, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 pone in via immediata il limite delle risorse disponibili), ma piuttosto si inserisce, nel quadro delineato dalle norme passate in rassegna" (ovvero l'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e degli art. 42 e 45 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616).

Si auspica che questo ragionamento (che poi altro non è che riconoscere ai servizi di cui si tratta le "vere" norme disciplinanti) sia compiuto anche con riguardo al servizio di trasporto.

Per leggere la sentenza clicca qui

7 luglio 2014