Nei mesi scorsi abbiamo avuto modo di approfondire il tema del
trasporto aereo per le persone con disabilità e con mobilità ridotta
vedendo nel dettaglio le norme contenute nel Regolamento Europeo CE 1107/06
(leggi l'articolo "Trasporto
aereo per le persone con mobilità ridotta in Europa. A che punto siamo?"
).
A questo proposito, il Governo ha recentemente emanato lo schema di
decreto legislativo recante: "Disposizioni
sanzionatorie per la violazione del Regolamento (CE) 5 luglio 2006, n. 1107/2006
del Parlamento e del Consiglio Europeo, relativo ai diritti delle persone con
disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo"
che, oltre a confermare l'ENAC quale ente preposto al monitoraggio del
regolamento sul territorio italiano, stabilisce le sanzioni da applicare alle
compagnie aeree, ai gestori aeroportuali ed agli operatori turistici in caso di
contravvenzione con le norme sancite nel documento europeo.
Vediamole nello specifico.
Negata prenotazione: non
sarà possibile rifiutare una prenotazione a causa della disabilità del
passeggero. Il rifiuto della prenotazione prevede una sanzione che va dai 10 ai
50 mila euro;
Negato imbarco: un vettore, un suo agente o un
operatore turistico non potranno rifiutare di imbarcare un passeggero a causa
della sua disabilità pertanto la non ottemperanza prevede una sanzione che va
dai 30 ai 120 mila euro. Qualora l'imbarco sia negato per motivi di sicurezza
previsti dalla normativa internazionale, comunitaria e nazionale, al passeggero
viene riconosciuto il diritto al rimborso o ad un volo alternativo. La non
ottemperanza comporta una sanzione tra i 20 e gli 80 mila euro;
Obblighi
informativi: il vettore, un suo agente od operatore dovranno fornire ai
passeggeri informazioni in formato accessibile circa le norme di sicurezza ed
alle cause di restrizione applicate nel trasporto dei passeggeri con mobilità
ridotta. La mancata comunicazione comporterà una sanzione. Il regolamento
prevede anche specifiche sanzioni per il vettore che non si metterà nelle
condizioni di ricevere tali notifiche di assistenza;
Mancata assistenza
da parte del gestore e norme di qualità: il vettore dovrà fornire una
adeguata assistenza, così come esplicitato nell' allegato
1 allo schema di regolamento . Introdotto anche un sanzionamento per
chi non rispetta gli standard qualitativi dei servizi di assistenza e la loro
relativa pubblicità. Le sanzioni andranno dai 2.500 ai 10 mila euro;
Obblighi di formazione del personale: saranno previste specifiche
sanzioni per vettori e gestori che non provvedano alla formazione del personale
addetto sui temi della disabilità e con mobilità ridotta;
Mancata
assistenza: i vettori aerei incorreranno in una sanzione che andrà tra i 10
ed i 40 mila euro in caso di mancata assistenza ai passeggeri con disabilità e
con mobilità ridotta così come esplicitato nell' allegato
2 dello schema di decreto.
Tutte le summenzionate sanzioni
verranno aggiornate nel 2011.
Un articolo interessante dello schema è l'
articolo 11: lo stesso infatti prevede che le somme derivate dal pagamento
delle sanzioni confluiranno in un fondo speciale a cui attingere per il
finanziamento di iniziative e campagne d'informazione per favorire
l'utilizzo del trasporto aereo da parte delle persone con disabilità e con
mobilità ridotta.
18 febbraio 2009
Per approfondire
leggi la relazione dello schema normativo