Da più parti in questi anni, si è invocata una modificazione
legislativa che consenta l'estensione della concessione dei permessi
lavorativi (Legge 104/1992) e dei congedi retribuiti di due anni, anche per le
coppie di fatto, cioè per chi vive more uxorio senza aver formalizzato la
propria unione stabile.
Il caso
Nell'aprile del 2008 il Tribunale
di Savona (giudice del lavoro) ha finalmente sollevato, in riferimento agli
artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nella parte in cui
non prevede il convivente more uxorio fra i soggetti beneficiari del permesso
mensile retribuito, riservandolo in via esclusiva ai parenti ed affini entro il
terzo grado del disabile.
L'esito
La Corte Costituzionale si è
espressa sul caso specifico, rigettando il dubbio di legittimità costituzionale
con Ordinanza n. 35
del 26 gennaio 2009. Al di là della delusione, vanno lette con
attenzione le premesse utili ad una eventuale successiva azione. La Consulta
infatti annota alcuni rilievi interessanti: il Tribunale di Savona ha omesso di
fornire ulteriori precisazioni circa la consistenza del nucleo familiare del
disabile e di riferire se questi abbia parenti o affini entro il terzo grado
conviventi ed idonei a provvedere alla sua assistenza ed a garantirgli il
diritto alla salute. Inoltre non ha adeguatamente motivato in merito
all'asserita violazione degli articoli 2 e 32 della Corte Costituzionale.
Infine, la carente descrizione del caso rappresenta un difetto di motivazione e
preclude l'esame nel merito della presente questione di legittimità
costituzionale.
Nella sostanza: se il Tribunale avesse motivato ed
argomentato più approfonditamente il caso e il dubbio di legittimità
costituzionale, l'esito sarebbe stato diverso, vista anche la dimostrata
sensibilità ed attenzione della Corte su tali aspetti.
Il
dibattimento
Annotiamo a margine che nel dibattimento è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale
fosse dichiarata infondata.
Segnaliamo anche che secondo l'INPS, pure
intervenuta in giudizio, l'esclusione dei conviventi more uxorio dall'elenco dei
soggetti beneficiari dei permessi retribuiti troverebbe una ragionevole
giustificazione nel fatto che detto beneficio deve essere riconosciuto «a
categorie di persone legate da solidi e certi legami familiari che non possono
essere che quelli derivanti dall'appartenere alla cerchia dei familiari
legittimi».
(2 marzo 2009)