Fonte www.superabile.it - Il fondo per il diritto al lavoro delle persone con disabilità, previsto dalla legge 68/99 sul collocamento obbligatorio, non sarà rifinanziato per l'anno 2015: dopo due anni consecutivi di incremento delle risorse, dunque, non ci saranno più soldi né per dare contributi ai datori di lavoro che assumono lavoratori disabili a tempo indeterminato attraverso le convenzioni né per concedere i rimborsi parziali delle spese sostenute dalle aziende per l'adattamento del posto di lavoro.
E' questo l'intendimento del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, presso il quale la legge 68/99 aveva istituito il fondo e che ha il compito ogni anno di procedere al riparto delle somme fra le regioni. Il Fondo, partito con oltre 51 milioni di euro nel 1999-2000, aveva potuto contare fra il 2001 e il 2006 su una cifra annua di poco inferiore ai 31 milioni di euro, diventati poi 37 milioni nel 2007 e 42 milioni annui fra il 2008 e il 2010. Del 2011 la scelta di ridimensionarlo fin quasi all'azzeramento, con un taglio netto superiore al 90%: la dotazione per quell'anno fu di appena 2 milioni 725 mila euro, ulteriormente scesi nel 2012 a 2 milioni 430 mila euro. Primo segnale di ripresa nel 2013, con una dotazione di 12 milioni 590 mila euro, diventati poi 21 milioni 845 mila euro per il 2014.
Era stato il governo Letta a volere quest'ultimo incremento, anche in considerazione della decisione della Corte di Giustizia europea che nel luglio 2013 richiamò ufficialmente l'Italia per l'inadempienza del nostro paese nel garantire ai lavoratori con disabilità parità di trattamento. La Corte, con sede a Lussemburgo, affermava in quella circostanza che "l'Italia non ha ancora messo in atto misure efficaci ed appropriate per un effettivo inserimento professionale delle persone con disabilità" e chiedeva di porre rimedio quanto prima a questa inadempienza. Nei primi mesi del 2014, il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali aveva provveduto al riparto delle annualità 2013 e 2014 del Fondo, che ancora risultavano giacenti: le risorse stanziate per l'esercizio finanziario 2013 sono state ripartite con il decreto 530 del 21 febbraio 2014 (per un totale appunto di 12.590.387 euro), e quelle relative all'esercizio 2014 con il decreto 155 del 12 maggio 2014 (per 21.845.924 euro). Soldi che, come da normativa, sono andati a soddisfare le richieste relative alle assunzioni a tempo indeterminato stipulate nei 12 mesi precedenti alla data di emanazione dei rispettivi decreti di riparto.
In particolare, gli oltre 21 milioni di euro del Fondo 2014 - l'ultimo disponibile - sono andati a coprire 1.464 assunzioni avvenute nel periodo compreso fra l'11 maggio 2013 e l'11 maggio 2014.
Se l'intenzione di non rifinanziare il Fondo per il 2015 sarà confermata, rimarranno senza contributo non solo quei datori di lavoro che assumeranno d'ora in poi, ma anche quelli che hanno già assunto dal 12 maggio 2014 scorso in avanti.
Per chi ha stipulato convenzioni in tal senso, è una gran brutta notizia: basti pensare che gli oltre 21 milioni dell'ultimo riparto hanno coperto una parte consistente del costo salariale annuo (pari a 28 milioni 679 mila euro) sostenuto per le 1.464 assunzioni di cui sopra (la quota maggiore, 13 milioni di euro su 21 complessivi, era andata a Lombardia, Veneto e Piemonte, le cui aziende avevano assunto da sole circa 850 disabili sui 1.464 totali). La decisione che si profila per il 2015 arriva in un momento particolarmente critico per il lavoro delle persone con disabilità: la Relazione al Parlamento sull'attuazione della legge 68/99, predisposta proprio dal ministero del Welfare, ha fotografato nel biennio 2012-13 una riduzione dei nuovi avviamenti (calati nel 2013 al minimo storico, poco più di 18 mila) a fronte di un numero di iscritti alle liste del collocamento obbligatorio che rimane molto alto (oltre 676 mila disabili) e ad un numero di posti scoperti rispetto alle quote di riserva che arriva fra pubblico e privato a superare quota 41 mila.
Istituito presso il ministero del Lavoro e Politiche sociali dall'art. 13, comma 4, della legge 68/99, il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili è stata una delle principali innovazioni introdotte da quella normativa e ha rappresentato finora un valido strumento di incentivazione a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori disabili nell'ambito di convenzioni stipulate dalla stessa normativa. Fino al 2007, in verità, aveva finanziato le misure di fiscalizzazione dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e gli oneri derivanti dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro per i disabili tirocinanti, oltre al rimborso forfettario parziale delle spese sostenute per l'adattamento del posto di lavoro.
In seguito alla modifica attuata con la legge 247/07 è stato poi introdotto in favore dei datori di lavoro un contributo per ogni lavoratore con disabilità assunto a tempo indeterminato attraverso le convenzioni previste dalla legge 68/99; confermando l'agevolazione di tipo economico relativa al rimborso parziale delle spese sostenute per l'adattamento del posto di lavoro. Il contributo per i nuovi assunti può partire dal 25% del costo salariale del soggetto e arrivare per i lavoratori con disabilità più grave fino al 60% del costo salariale. Il tutto a condizione che l'assunzione sia avvenuta con contratto di lavoro a tempo indeterminato e che il rapporto di lavoro sia ancora in essere. Le risorse del fondo nazionale vengono ripartite fra le regioni secondo i criteri individuati nel DM 27 ottobre 2011.
3 novembre 2014