Fonte www.edscuola.eu - La mancata assegnazione di un insegnante di sostegno ad un ragazzo con grave e accertata disabilità che necessità di un sostegno secondo il rapporto 1/1 per l'intero orario scolastico comprime ingiustamente il diritto allo studio dell'alunno e comporta un risarcimento del danno non patrimoniale pari a mille euro per ogni mese di mancato sostegno. Lo ha ribadito il Tar Palermo con una sentenza del 4 novembre scorso.
La vicenda
Il caso riguardava la mancata assegnazione da parte di un istituto di istruzione secondaria superiore di un insegnante di sostegno ad un ragazzo affetto da una documentata e grave disabilità ex articolo 3 della legge 104/1992. Data la sua malattia, il ragazzo avrebbe avuto diritto al sostegno secondo il rapporto 1/1 per 18 ore, ma l'istituto scolastico non aveva provveduto in alcun modo. Di conseguenza il genitore dello studente si rivolgeva al Tar chiedendo che fosse assegnato a suo figlio un insegnante di sostegno affinché la sua partecipazione alle attività didattiche non fosse resa vana a causa della sua disabilità, oltre al risarcimento per danno non patrimoniale.
Il diritto al sostegno
Il Tar accoglie il ricorso riconoscendo il diritto del ragazzo ad essere assistito da un insegnante di sostegno secondo il rapporto 1/1 per tutte le ore di frequenza scolastica e bacchetta duramente il Ministero ricordando i numerosi precedenti di mancata assegnazione di un insegnante di sostegno a ragazzi con disabilità che subiscono in questo modo una inescusabile compressione del proprio diritto allo studio: è necessario adottare tutte le misure idonee ad «evitare che il soggetto disabile altrimenti fruisca solo nominalmente del percorso di istruzione».
Il danno non patrimoniale
Dall'accertamento di tale diritto per i giudici deriva anche il riconoscimento di un danno non patrimoniale risarcibile per il ragazzo privato in maniera del tutto ingiustificabile del sostegno scolastico. Dato per certo l'elemento oggettivo del danno, il Tar ritiene accertato anche l'elemento soggettivo richiesto per l'attribuzione di un danno risarcibile, che è riscontrabile nella condotta del Ministero e dell'Ufficio scolastico regionale che, nonostante i numerosi e sfavorevoli precedenti, continuano a reiterare provvedimenti in palese violazione della normativa in materia di tutela degli studenti con disabilità. Ed il danno da risarcire viene quantificato in via equitativa in mille euro per ogni mese di mancanza dell'insegnante di sostegno nel rapporto 1/1 a partire dall'inizio dell'anno scolastico e sino all'effettiva assegnazione, con l'obbligo di corrispondere la cifra che deve essere posto «a carico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, cui va imputata la responsabilità generale delle scelte gestionali poi effettuate dalle articolazioni periferiche dell'Amministrazione (gli Uffici scolastici regionali)».
18 novembre 2014