Riportiamo di seguito l'approfondimento pubblicato sul sito di HandyLex

Come si ricorderà la Sentenza n. 19 del 26 gennaio 2009 Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 42, comma 5, del D. Lgs. 151/2001 nella parte in cui non prevede per il figlio convivente con la persona in situazione di disabilità grave, il diritto a fruire del congedo retribuito di due anni, in assenza di altri soggetti idonei a prendersene cura (leggi l'approfondimento sul tema).
L'INPS, l'istituto previdenziale che assicura gran parte dei dipendenti privati, ha provveduto a diramare una Circolare (la numero 41 del 16 marzo 2009) che riepiloga, alla luce delle novità introdotte dalla Sentenza 19/2009, le condizioni per accedere al congedo retribuito di due anni (anche frazionabile) e dei soggetti che ne possono beneficiare. L'interpretazione dell'INPS e le relative indicazioni operative, riservano alcune novità positive.

I beneficiari dei due anni di congedo retribuito sono, al momento attuale: il coniuge, il genitore, i fratelli e le sorelle, il figlio della persona con handicap grave. A parte l'eccezione dell'assistenza prestata dai genitori ai figli, in tutti gli altri casi è richiesta la convivenza fra il lavoratore e la persona disabile da assistere. L'INPS fissa anche un ordine di priorità nella concessione dei congedi: coniuge, genitore, fratelli e sorelle, figli. Tale "priorità" è tuttavia svuotata di significato in quanto è possibile la rinuncia da parte di chi "viene prima" in ordine priorità.

Vediamo, quindi, le condizioni fissate dall'INPS nei diversi casi.
Coniuge
Ha diritto ai congedi retribuiti il coniuge della persona gravemente disabile qualora convivente con la stessa.
Questo significa che non ne ha diritto il coniuge separato non convivente, mentre ne ha diritto il coniuge separato convivente.
Genitori
Hanno diritto al congedo retribuito di due anni i genitori della persona con handicap grave, al di là della convivenza con quest'ultimo.
Secondo la Circolare dell'INPS, il genitore ha diritto al beneficio anche nel caso in cui, l'eventuale coniuge del figlio con handicap grave, abbia espressamente rinunciato alla fruizione del congedo.
Altra novità assai rilevante: il congedo viene concesso al genitore anche nel caso in cui l'eventuale coniuge del disabile non abbia possibilità di fruire del congedo in quanto non lavoratore o lavoratore autonomo.
Fratelli o sorelle
Hanno diritto al congedo retribuito di due anni i fratelli o sorelle – alternativamente - conviventi con la persona disabile.
Vengono però fissate alcune limitazioni. La prima è dettata dalla normativa vigente, alla luce delle Sentenze della Corte Costituzionale: entrambi i genitori devono essere deceduti o totalmente inabili.
La seconda condizione è di nuova introduzione da parte dell'INPS: se il fratello è coniugato e convive con il coniuge, il fratello o la sorella possono fruire dei permessi solo nel caso in cui il coniuge non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo (quindi non abbia diritto ai congedi) o abbia espressamente rinunciato a godere del congedo globalmente o per il periodo il cui ne fruisce il fratello (o sorella) del disabile.
Figli
I congedi retribuiti sono concessi anche ai figli che assistano il genitore con handicap grave. La prima condizione, lo ricordiamo, è la convivenza.
Ma l'INPS indica anche altre condizioni e tutte devono essere rispettate.
Se il genitore è sposato e convive con il coniuge, questi deve rinunciare espressamente alla fruizione del congedo a meno che, in quanto non lavoratore o lavoratore autonomo, non ne abbia diritto.
Entrambi i genitori della persona con handicap grave devono essere deceduti o totalmente inabili.
Se il genitore da assistere ha altri figli conviventi, il congedo viene concesso sono se questi hanno rinunciato espressamente alla fruizione del congedo a meno che, in quanto non lavoratori o lavoratori autonomi, non ne abbiano diritto.
Se il genitore da assistere ha fratelli conviventi, il congedo viene concesso sono se questi hanno rinunciato espressamente alla fruizione del congedo a meno che, in quanto non lavoratori o lavoratori autonomi, non ne abbiano diritto.
Moduli
L'INPS, nella Circolare citata, annuncia l'imminente revisione della modulistica relativa alla richiesta dei congedi retribuiti di due anni, e consente alle sedi periferiche di riesaminare, alla luce delle nuove disposizioni, le pratiche eventualmente rigettate.
Superfluo sottolineare che le disposizioni dell'INPS non sono cogenti per i lavoratori assicurati con altri Istituti (esempio: buona parte dei dipendenti pubblici).

Per approfondire

leggi la Circolare Inps del 16 marzo 2009, n. 41