Riportiamo di seguito l'approfondimento pubblicato sul sito di HandyLex
Come si ricorderà la Sentenza
n. 19 del 26 gennaio 2009 Corte Costituzionale ha dichiarato
l'illegittimità dell'art. 42, comma 5, del D. Lgs. 151/2001 nella parte in cui
non prevede per il figlio convivente con la persona in situazione di disabilità
grave, il diritto a fruire del congedo retribuito di due anni, in assenza di
altri soggetti idonei a prendersene cura (leggi
l'approfondimento sul tema).
L'INPS, l'istituto
previdenziale che assicura gran parte dei dipendenti privati, ha provveduto a
diramare una Circolare (la numero 41 del 16 marzo 2009) che riepiloga, alla luce
delle novità introdotte dalla Sentenza 19/2009, le condizioni per accedere al
congedo retribuito di due anni (anche frazionabile) e dei soggetti che ne
possono beneficiare. L'interpretazione dell'INPS e le relative indicazioni
operative, riservano alcune novità positive.
I beneficiari dei due anni di congedo retribuito sono, al momento attuale: il coniuge, il genitore, i fratelli e le sorelle, il figlio della persona con handicap grave. A parte l'eccezione dell'assistenza prestata dai genitori ai figli, in tutti gli altri casi è richiesta la convivenza fra il lavoratore e la persona disabile da assistere. L'INPS fissa anche un ordine di priorità nella concessione dei congedi: coniuge, genitore, fratelli e sorelle, figli. Tale "priorità" è tuttavia svuotata di significato in quanto è possibile la rinuncia da parte di chi "viene prima" in ordine priorità.
Vediamo, quindi, le condizioni
fissate dall'INPS nei diversi casi.
Coniuge
Ha diritto ai
congedi retribuiti il coniuge della persona gravemente disabile qualora
convivente con la stessa.
Questo significa che non ne ha diritto il coniuge
separato non convivente, mentre ne ha diritto il coniuge separato
convivente.
Genitori
Hanno diritto al congedo retribuito
di due anni i genitori della persona con handicap grave, al di là della
convivenza con quest'ultimo.
Secondo la Circolare dell'INPS, il genitore ha
diritto al beneficio anche nel caso in cui, l'eventuale coniuge del figlio con
handicap grave, abbia espressamente rinunciato alla fruizione del
congedo.
Altra novità assai rilevante: il congedo viene concesso al genitore
anche nel caso in cui l'eventuale coniuge del disabile non abbia possibilità di
fruire del congedo in quanto non lavoratore o lavoratore
autonomo.
Fratelli o sorelle
Hanno diritto al congedo
retribuito di due anni i fratelli o sorelle – alternativamente - conviventi con
la persona disabile.
Vengono però fissate alcune limitazioni. La prima è
dettata dalla normativa vigente, alla luce delle Sentenze della Corte
Costituzionale: entrambi i genitori devono essere deceduti o totalmente
inabili.
La seconda condizione è di nuova introduzione da parte dell'INPS: se
il fratello è coniugato e convive con il coniuge, il fratello o la sorella
possono fruire dei permessi solo nel caso in cui il coniuge non presti attività
lavorativa o sia lavoratore autonomo (quindi non abbia diritto ai congedi) o
abbia espressamente rinunciato a godere del congedo globalmente o per il periodo
il cui ne fruisce il fratello (o sorella) del
disabile.
Figli
I congedi retribuiti sono concessi anche
ai figli che assistano il genitore con handicap grave. La prima condizione, lo
ricordiamo, è la convivenza.
Ma l'INPS indica anche altre condizioni e tutte
devono essere rispettate.
Se il genitore è sposato e convive con il coniuge,
questi deve rinunciare espressamente alla fruizione del congedo a meno che, in
quanto non lavoratore o lavoratore autonomo, non ne abbia diritto.
Entrambi i
genitori della persona con handicap grave devono essere deceduti o totalmente
inabili.
Se il genitore da assistere ha altri figli conviventi, il congedo
viene concesso sono se questi hanno rinunciato espressamente alla fruizione del
congedo a meno che, in quanto non lavoratori o lavoratori autonomi, non ne
abbiano diritto.
Se il genitore da assistere ha fratelli conviventi, il
congedo viene concesso sono se questi hanno rinunciato espressamente alla
fruizione del congedo a meno che, in quanto non lavoratori o lavoratori
autonomi, non ne abbiano diritto.
Moduli
L'INPS, nella
Circolare citata, annuncia l'imminente revisione della modulistica relativa alla
richiesta dei congedi retribuiti di due anni, e consente alle sedi periferiche
di riesaminare, alla luce delle nuove disposizioni, le pratiche eventualmente
rigettate.
Superfluo sottolineare che le disposizioni dell'INPS non sono
cogenti per i lavoratori assicurati con altri Istituti (esempio: buona parte dei
dipendenti pubblici).
Per approfondire