Lunedì, 17 novembre u.s. è stato pubblicato, nel supplemento ordinario n. 87 della Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 262, il decreto (adottato dal Direttore Generale per l'inclusione e le politiche sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Capo del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze), con cui sono stati approvati sia il procedimento sia le istruzioni, unitamente agli opportuni modelli, per la redazione della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) utile ai fini del calcolo del nuovo Isee, introdotto dal DPCM 159/2013, e che però, fino ad oggi, non era utilizzabile proprio in assenza dei modelli di DSU.

A tal proposito, si ricorda che, per la disciplina del nuovo Isee di cui al DPCM n. 159/2013, Anffas aveva partecipato sia alle consultazioni governative che alle audizioni presso la Camera dei Deputati per il parere delle commissioni parlamentari sull'atto del governo, riuscendo a far modificare molte norme in favore delle persone con disabilità e dei loro familiari.

Ebbene, i modelli con cui oggi si dà attuazione a quella disciplina servono anche a porre in maggior risalto, in alcuni casi, le particolarità che erano state sottoposte nelle ricordate sedi, anche se non tutte le proposte erano state in toto accolte.

Permangono, quindi, le perplessità ma anche il disappunto di Anffas, per come il nuovo ISEE è stato concepito (in particolare per l'aver voluto ricomprendere tra i redditi anche le pensioni di invalidità e le indennità, nonché nel non aver voluto prevedere un differente trattamento per le persone con disabilità minori di età, qualora accedano a specifiche prestazioni socio-sanitarie), e, pertanto, Anffas, continuerà su questi e su altri specifici aspetti a richiedere le opportune modifiche.

In ogni caso, fermo restando quanto detto, purtroppo il nuovo ISEE comunque passa alla fase applicativa e pertanto, data anche la sua complessità, riteniamo opportuno rendere disponibile qui di seguito

- Articolo già apparso su La Rosa Blu del maggio 2014, in cui sono chiariti i principi con cui si calcola il nuovo ISEE

-I modelli con le istruzioni per la compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (così come apparsi in Gazzetta Ufficiale), onde poter individuare l'iter e le modalità di presentazione della DSU per ottenere il rilascio dell'attestazione ISEE secondo le nuove regole.

Si forniscono in ogni caso alcune informazioni importanti

Che cosa è la DSU? Chi la compila e la acquisisce? Quale iter bisogna seguire? A cosa serve ai fini dell'ISEE?

La DSU è il documento che deve compilare chi voglia ricevere l'attestazione ISEE, che servirà per poter accedere alle prestazioni sociali agevolate (anche di tipo socio-sanitario) e/o a calcolare la quota di compartecipazione al costo delle prestazioni di cui si beneficia. Con la DSU il dichiarante comunica:

1) informazioni relative al proprio nucleo familiare;

2) informazioni relative ai redditi ed alle situazioni patrimoniali (mobiliari ed immobiliari) sue e (salvo eccezioni) dei componenti del suo nucleo familiare;

3) particolari circostanze (con allegati della DSU predisposti ad hoc) nel caso la DSU serva a richiedere, per quel che interessa le persone con disabilità ed i loro familiari, prestazioni sociali agevolate di tipo socio- sanitario o ricoveri residenziali a ciclo continuo ovvero ulteriori deduzioni e franchigie per l'abbattimento del calcolo finale ISEE.

Propriamente, la dichiarazione è di tipo modulare, ossia si compone di vari moduli, compilati a seconda delle circostanze in cui si rientra, come meglio specificato oltre, considerando quindi nella pesatura delle varie situazioni varie circostanze e dati di fatto, utili a rendere quanto più equo possibile il calcolo dell'ISEE. La compilazione della DSU può essere fatta gratuitamente presso un Centro di Assistenza Fiscale (CAF), l'Inps territorialmente competente, il Comune o l'Ente che eroga la prestazione sociale agevolata ovvero può essere compilata ed inviata telematicamente all'Inps direttamente dal cittadino, che abbia avuto cura di farsi rilasciare apposito PIN, attraverso l'ingresso nell'area riservata della Sezione ISEE prevista dentro "Servizi on –line" – "Servizi per il cittadino" del sito www.inps.it .

Occorre però considerare che la DSU, compilata in base alle autodichiarazioni del richiedente, sarà implementata da voci che saranno apposte automaticamente dal Sistema Informativo dell'ISEE, una volta che tale prima DSU sarà acquisita al sistema e solo, a seguito della ridetta integrazione, potrà rilasciarsi l'attestazione ISEE finale. Infatti il procedimento è il seguente:

- Nei successivi 4 giorni lavorativi dalla compilazione della DSU, i soggetti che l'hanno l'acquisita (l'Inps nel caso del cittadino che ha provveduto da solo in via telematica), trasmettono in via telematica i dati in essa contenuti al sistema informativo dell'ISEE;

- Entro i successivi 4 giorni lavorativi il sistema informativo dell'ISEE acquisisce i dati in possesso dell'Anagrafe Tributaria, verificando, quindi, la correttezza dei dati auto- dichiarati ed implementando, in alcuni casi, in maniera automatica la DSU in base ad elementi in possesso già delle Pubbliche Amministrazioni;

- Negli ulteriori 2 successivi giorni lavorativi l'Inps determina l'ISEE finale e lo rende disponibile presso e lo comunica al destinatario o all'Ente che l'ha richiesto.

Pertanto l'ISEE finale dovrebbe essere disponibile entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione della DSU. Nel caso in cui il richiedente l'ISEE dovesse riscontrare delle inesattezze nei confronti dei dati non autodichiarati e acquisiti direttamente dall'Agenzia delle Entrate e dall'Inps, potrà depositare il modello FC.3 (con la medesima procedura dell'invio della DSU), onde fornire documentazione atta a smentire i dati.

Ugualmente nel caso in cui nei 15 giorni successivi alla presentazione della DSU non sia stata ancora rilasciata l'attestazione ISEE, il richiedente potrà presentare il modello FC.3 per auto-dichiarare i dati per il calcolo dell'ISEE ed ottenere un'attestazione provvisoria, valida fino al momento del rilascio dell'attestazione definitiva precedentemente richiesta.

In caso di imminente scadenza dei termini per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata (per es. scadenza bando), si può comunque presentare la relativa richiesta accompagnata dalla ricevuta di avvenuta presentazione di DSU.

Che cosa è L'ISEE corrente?

È l'ISEE basato sui redditi degli ultimi dodici mesi ( laddove, di regola, per l'ISEE si considerano i redditi presi in considerazione nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata – redditi 2013 per DSU del 2015), che si può presentare quando vi è stata una variazione lavorativa (mancati introiti per attività professionale, ecc..) per uno dei membri del nucleo familiare tale da aver determinato una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore al 25% rispetto a quella desumibile attraverso l'ISEE ordinario. Per usufruire dell'ISEE corrente occorre:

- prima aver presentato una DSU per l'ISEE ordinario ed aver ricevuto l'attestazione ISEE;

- subito dopo, confrontare la situazione reddituale complessiva presente nell'ISEE ordinaria con la situazione reddituale complessiva degli ultimi dodici mesi e verificare se vi è stato uno scostamento superiore al 25%;

- infine, qualora vi fosse lo scostamento, presentare il Modello MS per ottenere l'attestazione di ISEE corrente.

Da quando si potrà avere l'attestazione del nuovo ISEE?

L'art. 14 del DPCM n. 159/2013 prevede che alla decorrenza dei 30 giorni dalla data di entrata in vigore del qui commentato decreto sulla DSU potrà essere rilasciata l'attestazione secondo il nuovo ISEE. Da tale data le attestazioni già acquisite non saranno più utilizzabili per la richiesta di nuove prestazioni.

A breve, Anffas diffonderà nuove informative sul tema visto che, entro i 30 giorni dall'entrata in vigore del qui commentato decreto sulla DSU, gli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate (Regioni, Comuni, Enti di Ambito, ecc..) dovranno adottare gli atti, anche normativi, necessari all'individuazione dell'accesso e della compartecipazione al costo per le prestazioni sociali agevolate in base al nuovo Isee e, quindi, saranno fornite apposite indicazioni.