Fonte www.grusol.it e www.aipd.it - II TAR Sicilia con la sentenza n. 2250/2014 ha imposto a un dirigente scolastico di un Liceo palermitano che, unificando due classi quarte, aveva formato un'unica classe composta da 24 alunni, di cui 4 con disabilità, di modificare tale decisione.
Il pronunciamento del Tribunale Amministrativo che ha risposto al ricorso di genitori e studenti, supportati dai Cobas Scuola di Palermo, riconosce che l'eccessivo numero di alunni per classe, oltre ad aggravare i rischi relativi alla sicurezza, incide negativamente sulla qualità della didattica pregiudicando la formazione degli alunni e, in particolar modo, non consentendo la piena integrazione degli alunni con disabilità.
La scelta del dirigente scolastico era stata motivata facendo riferimento all'art. 17, comma 1, del D.P.R. n. 81/2009, secondo il quale, " le classi intermedie sono costituite in numero pari a quello delle classi di provenienza degli alunni, purché siano formate con un numero medio di alunni non inferiore a 22; diversamente si procede alla ricomposizione delle classi secondo i criteri indicati all'articolo 16". Motivazione non condivisa dai giudici. Secondo questi ultimi, infatti, "una lettura improntata a parametri di logicità impone di ritenere che il limite dei venti alunni previsto per le «classi iniziali» debba considerarsi valido per tutte le classi".
Significativo il passaggio in cui il TAR sottolinea la circostanza che il D.P.R. n. 81/2009, contempli l'ipotesi della presenza di disabilì unicamente per le prime classi e non anche per quelle intermedie e ciò "impone un'interpretazione dello stesso dato normativo in linea con le esigenze di inclusione dell'alunno disabile così come tracciate dalla legislazione interna di riferimento e dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità". Siamo di fronte a una sentenza dagli effetti dirompenti, che rimette in discussione il modo con cui vengono formate le classi e la logica del risparmio che attraversa la politica scolastica degli ultimi venti anni.
OSSERVAZIONI
1. La decisione si segnala per la sua chiarezza di motivazioni e sembra essere la prima ad affrontare in modo diretto l'obbligo per l'amministrazione scolastica di rispettare il tetto massimo di 20 alunni anche nelle classi successive alla prima, di cui all'art. 5 comma 2 del DPR n° 81/09. Infatti si leggano le seguenti motivazioni della decisione: "la circostanza che il regolamento di che trattasi [ DPR n° 81/09] contempli l'ipotesi della presenza di disabili unicamente per le prime classi e non anche per quelle intermedie impone un'interpretazione dello stesso dato normativo in linea con le esigenze di inclusione dell'alunno disabile così come tracciate dalla legislazione interna di riferimento e dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Orbene, una lettura improntata a parametri di logicità impone di ritenere che il limite dei venti alunni previsto per le «classi iniziali» debba considerarsi valido per tutte le classi. [...] E' indubbio che l'esito complessivo dell'attività di didattica non può costituire parametro idoneo per verificare se lo svolgimento della stessa sia stata in linea con le norme che tutelano anche i diritti dei disabili non foss'altro perché al di là dell'esito dello scrutinio del corpo docente è indubbio che l'allocazione in una classe con un numero di alunni di gran lunga inferiore avrebbe certamente garantito per tutti un servizio quantomeno migliore oltre che in linea con le previsioni normative."
2. Importante pure il fatto che, pur essendo state accorpate le classi il 15/10/2013 ed essendo intervenuta la decisione nel luglio 2014, il TAR abbia precisato che l'interesse alla decisione dei ricorrenti permaneva, pur essendosi concluso l'anno soclastico, in vista della frequenza della successiva classe 5°.
3. E' da chiedersi se il dirigente scolastico, pur accorpando le due 4°, avrebbe potuto non sforare il tetto di 20 alunni, ad esempio distribuendo 3 alunni con disabilità in 3 diverse altre classi 4° sempre che non superassero anch'esse il tetto di 20, massimo 22, alunni (art. 4 DPR n° 81/09). Rimarrebbe comunque il problema della perdita del gruppo classe di riferimento da parte di questi alunni.
4. Il TAR ha deciso per la compensazione delle spese a causa della novità della questione. C'è da augurarsi che l'amministrazione non persista nella creazione di "classi pollaio", poichè, stante il precedente di questa sentenza, che viene a consolidare un analogo orientamento di altri TAR, quali TAR Molise, TAR Lazio e TAR Calabria, i ricorrenti vincitori avranno da ora in poi il diritto alla rifusione delle spese. 5. Finalmente le famiglie cominciano ad agire contro violazioni del diritto allo studio degli alunni con disabilità diverse da quello del taglio allo ore di sostegno e ci si augura che presto possano iniziare anche ad agire contro la mancata formazione dei docenti curricolari sulle didattiche inclusive in violazione dell'art. 16 comma 1 lett. b) della l. n° 128/13.
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Osservazioni di Salvatore Nocera (Responsabile dell'area Normativo-Giuridica dell'Osservatorio dell'AIPD sull'integrazione scolastica) e testo ripreso dalla rivista Handicap & Scuola, sul n. 177, settembre-ottobre 2014, p. 24 (commento di Marisa Faloppa alla sentenza del TAR Sicilia n° 2250/14 che ha sdoppiato in corso d'anno una classe 4 superiore di 24 alunni risultante dalla fusione di due piccole classi frequentate da più alunni con disabilità, poiché eccedente il tetto massimo di 22 alunni di cui agli art. 4 e 5 comma 2 del DPR n° 81/09)
22 dicembre 2014