Fonte www.superando.it - Ho letto con piacere nel testo di Michela Giangualano (a nome del Movimento Sostegno Doc), pubblicato il 26 febbraio scorso da «Superando.it» [“Le luci e le ombre di quella Proposta di Legge”, N.d.R.], che finalmente i giudizi inizialmente del tutto negativi sulla Proposta di Legge C-2444 (Norme per migliorare la qualità dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con altri bisogni educativi speciali), sostenuta dalla FISH** (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) e dalla FAND (Federazione tra le Associazioni Nazionali di Persone con Disabilità), cominciano a farsi positivi, con apprezzamenti per la logica strutturale del testo normativo.

Rimane però il dissenso del Movimento Sostegno Doc sugli appositi ruoli di sostegno, perché essi separerebbero pericolosamente tali carriere da quelle degli insegnanti curricolari e si continua a insistere in tal senso, affinché rimanga la possibilità del doppio insegnamento curricolare e per il sostegno. Se tuttavia si rilegge con attenzione la relazione illustrativa della Proposta di Legge, si comprende perché per noi i ruoli appositi di sostegno sono un aspetto caratterizzante l’impostazione del testo. In sostanza vorremmo che i docenti per il sostegno – pur avendo una preparazione universitaria legata all’insegnamento – si caratterizzassero per l’acquisizione di competenze nelle didattiche inclusive e nelle strategie per realizzarle con i diversi alunni con diverse disabilità.

Si obietta che in tal modo i docenti per il sostegno sarebbero maggiormente emarginati dai colleghi curricolari. Noi invece pensiamo di no; infatti, non avendo competenze nell’insegnamento delle singole discipline curricolari, il loro ruolo diverrebbe indispensabile per i colleghi curricolari che non potrebbero più delegar loro l’insegnamento delle singole discipline; anzi, avrebbero bisogno della loro consulenza, per sapere come trasmettere i contenuti delle stesse discipline ai diversi alunni, poiché solo i docenti per il sostegno hanno competenze specifiche nelle didattiche speciali.

Ovviamente anche i docenti curricolari dovrebbero avere una formazione iniziale e obbligatoria in servizio circa le didattiche inclusive, quel tanto che bastasse a poter dialogare con i colleghi specializzati. Infatti, riemerge nella nostra Proposta di Legge il fatto originario dell’inclusione e cioè che i docenti curricolari sono docenti anche e in primo luogo degli alunni con disabilità, la cui presenza fa ridurre il numero massimo degli alunni in classe, proprio essendo gli stessi i docenti delle singole discipline, mediati dalla consulenza strategica dei colleghi specializzati.

Anche fino a quando (fino cioè alla Legge 128/13) i docenti per il sostegno venivano assegnati nelle scuole superiori per aree disciplinari, c’era la falsa illusione che essi potessero meglio insegnare le discipline curricolari agli alunni con disabilità.

Se però si guardava all’insieme delle discipline contenute nelle singole aree, il loro numero e diversità erano tali che raramente accadeva che un alunno con disabilità, ad esempio in un Istituto Tecnico Commerciale, avesse un docente specializzato scelto nell’area tecnologica, di diritto ed economia; in quell’area, infatti, c’erano oltre cento tipologie di discipline (informatica, tecnologie multimediali ecc.), che rendevano assai scarse le probabilità che all’alunno capitasse il docente richiesto in quella disciplina.

E per le altre? Lasciamo dunque che l’insegnamento delle discipline curricolari torni definitivamente ai docenti curricolari anche per gli alunni con disabilità e che quelli specializzati per il sostegno continuino ad approfondire, attraverso l’aggiornamento permanente obbligatorio in servizio, i bisogni e le strategie sempre più specifiche per ciascun alunno con disabilità.

Quanto alla possibile “emarginazione in classe”, i docenti per il sostegno dovrebbero ricordare a tutti che essi sono contitolari della classe e che giudicano tutti gli alunni (Legge 104/92, articolo 13, comma 6 e Ordinanza Ministeriale 90/01, articolo 11, comma 10 e articolo 15). Solo che l’oggetto della loro valutazione è assai diverso da quella dei colleghi curricolari. Mentre infatti questi ultimi valutano il profitto nelle rispettive discipline (DPR 122/09, articolo 9), i colleghi specializzati valutano il livello inclusivo raggiunto da ciascun alunno (DPR 122/09, articoli 2, 4 e 6).

Scommettiamo che da quando partirà il nuovo sistema, nel giro di pochi anni i “profeti di sventura” dovranno ricredersi? Con i ruoli appositi di sostegno, inoltre, si garantirà una maggiore continuità didattica almeno per il sostegno e non mi pare sia cosa da poco.

*Presidente nazionale del Comitato dei Garanti della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap), della quale è stato vicepresidente nazionale.

**Cui Anffas Onlus aderisce

3 marzo 2015