Fonte www.disabili.com - Novità sul fronte delle tutele dei genitori e della conciliazione tra lavoro, vita privata ed esigenze di cura. Ad apportarle, l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 80 del 15 giugno 2015. Si tratta di integrazioni a quanto già previsto dal Decreto Legislativo 151 del 2001. Attraverso l'analisi di Handylex, ecco alcuni tra i punti salienti degli aggiornamenti introdotti.
MISURE IN CASO DI FIGLI CON DISABILITÀ - Il congedo parentale, ovvero l’assenza facoltativa dal lavoro concessa ai genitori, si applica fino a un limite di età dei figli ora più alto: da otto anni passa infatti a dodici. Questa modifica vale anche nel caso di minori con disabilità grave. In presenza di questa condizione, tra l'altro, è prevista un’indennità per tutto il periodo di congedo. L’indennità, nel complesso, è pari al 30% della retribuzione. In assenza di handicap, cresce comunque il limite di età del figlio per la concessione dell'indennità: da tre anni passa infatti a sei.
IL CONGEDO PARENTALE - La sospensione facoltativa dal lavoro, si sottolinea, è prevista, tanto per il padre che per la madre, per una durata non superiore a sei mesi ciascuno. Il limite complessivo è di dieci mesi, che diventano undici se il padre si astiene dal lavoro per almeno tre mesi. Le novità introdotte di recente considerano anche i casi di adozione o affidamento. In queste circostanze, il congedo è concesso ai genitori con figli fino ai dodici anni (come già nei casi indicati in precedenza), e va comunque fruito entro i dodici anni dall'arrivo del minore in famiglia. Le novità introdotte disciplinano anche padri e madri lavoratori autonomi e liberi professionisti. Se manca una specifica regolamentazione nel contratto collettivo, anche di livello aziendale, il genitore può scegliere se fruire del congedo parentale su base giornaliera oppure oraria. Esistono però delle eccezioni per il personale del comparto sicurezza e difesa, e per quelli dei vigili del fuoco e del soccorso pubblico: nel loro caso sono previste forme diverse di fruizione del congedo, legate alle esigenze di funzionalità connesse al loro tipo di servizio.
GLI ALTRI CONGEDI - Aggiornamenti anche sul fronte dei congedi di maternità e paternità, ovvero l’astensione obbligatoria della lavoratrice dal lavoro, nel primo caso, e quella fruita dal lavoratore in alternativa al congedo di maternità, nel secondo caso. Per le mamme, nella situazione di parto anticipato, il periodo di congedo non goduto si somma a quello successivo alla nascita del figlio, anche se il periodo, nel suo complesso, risulta così superiore ai cinque mesi. Se il figlio viene ricoverato, durante la degenza la madre può chiedere la sospensione del congedo di maternità, purché presenti al datore di lavoro l'attestazione medica che dichiara la sua compatibilità con la ripresa dell'impiego.
Il periodo di congedo "sospeso" può essere dunque goduto quando il bambino è stato dimesso. Le disposizioni valgono anche nel caso di affidamento e adozione. Sul fronte dell'indennità di maternità, la norma prevede che questa sia dovuta anche nel caso di lavoro cessato per giusta causa. Per quanto riguarda i congedi, le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo estendono la possibilità di fruizione, al posto delle madri, anche ai padri lavoratori autonomi o libero professionisti. Perché ciò sia fruibile, devono esserci condizioni tali per cui la madre non può godere del congedo (ad esempio abbandono del figlio, gravi motivi di salute, decesso, ma anche affido esclusivo al padre). La richiesta va presentata all'Inps, che verifica quindi la presenza delle condizioni necessarie.
LAVORO NOTTURNO - La nuova norma aggiunge un ulteriore caso di lavoratori esentati dai turni di notte. Si tratta delle madri adottive o affidatarie di un minore, nei primi tre anni da quando il bambino arriva nella famiglia, e comunque non oltre i dodici anni di età. In alternativa alla madre, e con le stesse condizioni, è esentato dal lavoro notturno il padre adottivo o affidatario.
Per approfondire
Leggi il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 80
Leggi il Decreto Legislativo 151/2001