Cerchiamo di mettere insieme i pezzi per ricomporre il puzzle del Decreto Legge n. 78 (cosiddetto decreto anticrisi) così da avere un quadro più chiaro possibile e non farci trovare impreparati al rientro dalle ferie estive.
Permessi per assistenza a familiari con disabilità
Il nuovo Decreto Legge stabilisce che dal 1° luglio 2009, giorno
dell'entrata in vigore della legge, ma senza valore retroattivo, è abrogato il
principio introdotto nell'articolo 71 della L. 133/08 secondo cui il congedo
retribuito di due anni ed i permessi lavorativi ex art. 33 della L. 104/92, per
l'assistenza ai familiari con grave handicap, erano considerate vere e proprie
assenze ai fini della distribuzione delle somme per la contrattazione
integrativa.
Come ha fatto notare anche la Fish in una comunicazione
congiunta con Cittadinanzattiva inviata al Ministro Brunetta, rispetto ai
permessi usufruiti dalle persone con disabilità stessa, il trattamento riservato
ai permessi garantiti ai familiari generava una discriminazione fra le
agevolazioni, principio sanzionato dalla Corte di Giustizia della Comunità
Europea (leggi la comunicazione inviata al Ministro Brunetta /download.asp/file=
comunicazione congiunta FISH-Cittadinanzattiva.pdf).
Per approfondire il
tema sulle altre novità introdotte dall'art. 17 si rimanda all'articolo
pubblicato sul nostro portale "Il
decreto anti-crisi e le nuove competenze dell'INPS" ).
Nuovo ruolo dell'INPS
L'articolo 20 del Decreto
Legge 78 introduce importanti novità circa il ruolo dell'Istituto rispetto alle
controversie in materia di invalidità civile. L'articolo chiarisce infatti che
il ricorso contro la valutazione medica dell'invalidità civile, a partire dal 1
gennaio 20101, non dovrà più essere notificato all'avvocatura di Stato e che il
Ministero dell'Economia e delle Finanze non dovrà più essere considerato parte
in causa in una eventuale controversia giudiziaria (litisconsorte) ma che si
dovrà fare riferimento esclusivamente all'INPS. L'Istituto, inoltre, in un
ottica di efficienza e di corretto utilizzo delle risorse e del personale
adeguatamente formato, sarà autorizzato, tramite i suoi funzionari, a difenderlo
nelle cause di I grado. A questo proposito, si precisa che il medico legale
dell'INPS dovrà essere informato contestualmente alla presentazione dell'avvio
dei procedimenti giurisdizionali civili relativi a prestazioni sanitarie e
previdenziali assistenziali. Queste disposizioni volgono a modificare, quindi,
l'articolo 10 della L. 248/05 che regolamenta il "Trasferimento all'I.N.P.S. di
competenze in materia di invalidità civile e certificazione di regolarità
contributiva ai fini dei finanziamenti comunitari" ( cliccando
qui è possibile leggere l'articolo 10 così come modificato dal decreto
anticrisi ).
Ad ogni modo, non brillando, il testo della legge,
per chiarezza, l'INPS ha di recente emanato la Circolare
n. 93 esplicativa delle novità introdotte ).
Alcune osservazioni
Tralasciando, per ora, i
commenti e valutazioni sulle modalità con cui questo esecutivo decide di
affrontare questioni molto serie e che dimostrano, purtroppo, di stare
radicandosi nel tessuto sociale piuttosto che scemare, lasciando prevedere un
"lascito" per le generazioni a venire davvero drammatico, non possiamo non
notare, però, come questo marasma di norme e principi non seguano una
programmazione organica.
Come ha fatto notare anche la Fish
nei giorni scorsi , le novità introdotte dal DL 78 in materia di
semplificazione dell'accertamento dell'invalidità civile sono certamente
apprezzabili e lo sarebbero ancora di più se il titolo assegnato
all'articolo 20 non fosse "Contrasto alle frodi in materia di invalidità
civile". Sarebbe stato più opportuno mettere in evidenza lo "sforzo" compiuto
dal governo per rendere più semplice la vita delle persone con disabilità,
nell'ottica di sviluppare un sistema che non certifichi la disabilità al fine di
calcolare il risarcimento del danno ma che piuttosto ne valorizzi le capacità.
Stesso dicasi per la novità circa i permessi legati alla Legge 104/92 per i
familiari che assistono persone con disabilità grave. Fino al 30 giugno tutti i
dipendenti pubblici che rientravano in questo gruppo di lavoratori hanno visto
ridotto il proprio stipendio sulla base del principio introdotto nella L 133/08
secondo cui i permessi 104 dovevano essere considerate delle vere e proprie
assenze che andavano sottratte dal calcolo della distribuzione delle somme per
la contrattazione integrativa. In altre parole, dal 1° luglio questo principio
viene stralciato in nome delle "azioni di contrasto alla crisi". Seppur
plaudendo questa correzione di un trattamento discriminatorio nei confronti dei
familiari che si prendono cura e carico delle persone con disabilità, notiamo
con rammarico che, in fondo, di principio forse non si trattava ma che era
piuttosto, strettamente necessario far quadrare i conti tagliando indirettamente
sulle persone con disabilità. Ci uniamo, poi, alla Fish, per la
forte preoccupazione che desta la previsione di nominare una Commissione
con il compito di aggiornare le tabelle indicative delle percentuali
di invalidità (comma 6 dell'art. 20 del decreto legge). L'intento è, quindi, quello di rimanere nell'attuale
logica valutativa, contestata motivatamente da molti esperti del settore e da
molti operatori, ritenendola ampiamente superata sotto il profilo scientifico e
operativo.
30 luglio 2009