Fonte www.nonprofitonline.it - La legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015 n. 208), in vigore dall’1 gennaio 2016, contiene molte novità riguardanti gli enti non commerciali. Ecco le principali disposizioni contenute nel provvedimento.

Riduzione aliquota Ires  - A decorrere dal 1° gennaio 2017, con effetto per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016, l’aliquota IRES è fissata nella misura del 24% anzichè del 27,50%. Gli Enti non commerciali, in quanto soggetti passivi dell’Ires, (compresi quelli che applicano il regime forfetario ex Legge n. 398/1991) potranno godere dell’agevolazione.

Esonero 40% dei contributi per assunzioni a tempo indeterminato - Al fine di promuovere la stabilizzazione dell’occupazione, ai datori di lavoro, compresi gli enti non commerciali, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, esclusi i contratti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1 gennaio 2016 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016, è riconosciuto:

- per un periodo massimo di 24 mesi, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche;

- l’esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail;

- nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua.

L’esonero spetta ai datori di lavoro in presenza di nuove assunzioni ed è escluso in relazione alle assunzioni di lavoratori che nei 6 mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio in oggetto, ovvero quello di cui all’art. 1, c. 118 L. 190/2014, sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato.

Locazioni agevolate per associazioni sportive - La Legge di Stabilità ha introdotto, per le associazioni sportive dilettantistiche, la possibilità di ottenere in concessione ovvero in locazione a canone concordato per finalità di interesse pubblico immobili dello Stato di cui all’art. 9, D.P.R. n. 296/2005 (come ad esempio: edifici scolastici o immobili costituenti strutture sanitarie pubbliche o ospedaliere), purché rispettino le seguenti condizioni:

- siano costituite senza fini di lucro;

- siano affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali o ad Enti di Promozione Sportiva;

- svolgano attività sportiva dilettantistica 2 per 1000 dell’Irpef alle associazioni culturali

Per l’anno finanziario 2016, con riferimento al precedente periodo d’imposta, ossia al 2015, ciascun contribuente può destinare il 2 per mille della propria Irpef a favore di un’associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri saranno stabiliti i requisiti e i criteri per l’iscrizione delle associazioni nell’elenco nonché le cause e le modalità di revoca o di decadenza. I contribuenti effettuano la scelta di destinazione in sede di dichiarazione annuale dei redditi ovvero, se esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di un’apposita scheda approvata dall’Agenzia delle Entrate e allegata ai modelli di dichiarazione.

Con il decreto saranno stabiliti i criteri e le modalità per il riparto e la corresponsione delle somme spettanti alle associazioni culturali sulla base delle scelte operate dai contribuenti, in modo da garantire la tempestività e l’economicità di gestione, nonché le ulteriori disposizioni applicative.

Le somme non impegnate nell’esercizio 2016 potranno esserlo in quello successivo. Tale provvedimento non sostituisce ma si affianca al già conosciuto istituto del 5 per mille. Comunicazione erogazioni liberali a Onlus Per le cessioni gratuite di beni ad enti, associazioni o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficienza, educazione, istruzione, studio o ricerca e alle ONLUS, è previsto l’obbligo di una comunicazione che il cedente deve effettuare al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza.

La Legge di Stabilità 2016, semplifica tali adempimenti, prevedendo:

- l’aumento a euro 15.000 (anziché euro 5.164,57) del limite del costo dei beni gratuitamente ceduti oltre il quale è obbligatorio inviare la comunicazione;

- l’esonero della stessa, senza limiti di valore, in caso di beni facilmente deperibili. Mod. 770 E Certificazione Unica

La certificazione unica introdotta dal legislatore lo scorso anno, deve essere inviata, anche quest’anno, direttamente o tramite un intermediario incaricato, all’Agenzia delle Entrate, entro il 7 marzo 2016, con riferimento alle somme corrisposte a lavoratori autonomi, dipendenti e sportivi dilettanti, nell’esercizio 2015.

La Legge di Stabilità 2016 ha previsto che con la Certificazione Unica di quest’anno potrà contenere: “gli ulteriori dati fiscali e contributivi e quelli necessari per l’attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi, i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi nonché quelli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell’assistenza fiscale prestata”.

L’invio delle CU contenenti tali dati è equiparato a tutti gli effetti alla presentazione del mod. 770. In altre parole, quindi, se con la presentazione della CU sono comunicati tutti i dati fino ad ora richiesti nel mod. 770, viene meno l’obbligo di presentare tale modello (che rappresenterebbe soltanto una duplicazione di quanto già inviato all’Agenzia delle Entrate con la CU). L’obbligo di presentazione del mod. 770 entro il 31 luglio permane per coloro che sono tenuti a comunicare dati non inclusi tra quelli previsti nella CU.

Art Bonus - Viene modificato il credito d’imposta per favorire le erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo di cui all’art. 1 del DL 83/2014 (c.d. “Art Bonus”)14. In particolare:

- l’agevolazione diventa di natura permanente e non più temporanea, essendo eliminato il limite temporale di spettanza dell’agevolazione dei tre periodi d’imposta successivi al 31 dicembre 2013 (2014, 2015 e 2016 per i soggetti “solari”);

- l’aliquota del credito d’imposta viene fissata in misura pari al 65%, eliminando il riferimento all’aliquota del 50% inizialmente prevista per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 (2016 per i soggetti “solari”).

Per approfondire

http://www.ipsoa.it

2 febbraio 2016